Sull'accertamento delle inconferibilità dell'incarico da parte dell'ANAC e sulla irrilevanza della normativa sopravvenuta al conferimento.

Sull'accertamento delle inconferibilità dell'incarico da parte dell'ANAC e sulla irrilevanza della normativa sopravvenuta al conferimento.


Autorità amministrative indipendenti – Autorità nazionale anticorruzione – Incarichi – Inconferibilità – Potere di accertamento – Disciplina applicabile

 

Ai fini dell’accertamento dell’inconferibilità di un incarico da parte dell’ANAC, rileva la disciplina vigente al momento del conferimento dell’incarico; pertanto, la successiva abrogazione della causa di inconferibilità non incide sulla legittimità dell’esercizio del potere di vigilanza previsto dall’art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39.  (1).


La sezione ha ritenuto che l’abrogazione dell’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 39 del 2013, intervenuta nel corso del procedimento, non impedisse all’ANAC di accertare l’originaria inconferibilità dell’incarico di presidente del consiglio di amministrazione di una società in controllo pubblico (i cui soci sono, ex alia, quattro comuni toscani) poiché il potere di vigilanza dell’Autorità ha natura retrospettiva e deve essere esercitato con riferimento al quadro normativo vigente al momento della nomina. La sopravvenienza normativa non determina, pertanto, la sanatoria dell’atto di conferimento né incide sulla nullità prevista dall’art. 17 del d.lgs. n. 39 del 2013.


(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 15 gennaio 2026, n. 327, secondo cui il potere di accertamento attribuito all'ANAC dall'art. 16 del d.lgs. n. 39 del 2013 non è subordinato alla permanenza dell'incarico al momento dell'adozione del provvedimento dell'Autorità, in quanto la disciplina sull'inconferibilità persegue finalità di prevenzione della corruzione anche mediante la declaratoria di nullità dell'incarico conferito in violazione di legge; vedi anche Cons. Stato, sez. VII, 1° giugno 2022, n. 4441, che, nel richiamare Cons. Stato, sez. IV, 6 luglio 2004, n. 5018, ha affermato che il principio tempus regit actum si riferisce alle sequenze procedimentali composte da atti autonomamente qualificabili e non alle attività soggette unitariamente alla disciplina vigente al momento del loro avvio, come nell'ipotesi di specie.


Veröffentlichungsjahr:

2026

Sachbereich:

AUTORITÀ amministrative indipendenti, AUTORITÀ nazionale anticorruzione

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten