Limiti di ammissibilità alle nuove prove in appello

Limiti di ammissibilità alle nuove prove in appello


Giustizia amministrativa – Appello - Prova in genere – Mancato adempimento da parte dell’amministrazione resistente a un’ordinanza istruttoria in primo grado – Deposito documenti – Inammissibilità

Nel caso in cui l’amministrazione, resistente in primo grado e soccombente, non abbia adempiuto a un’ordinanza istruttoria con la quale si chiedevano documenti determinanti ai fini della decisione della causa, non può depositare direttamente i documenti in appello invocando l’art. 104, comma 2, c.p.a., a meno che non esponga gli eccezionali motivi impeditivi dell’adempimento istruttorio, ovvero contesti la decisione del giudice di primo grado con specifico motivo di gravame (1).

In motivazione il Consiglio di Stato ha ricordato che il potere del giudice di appello di acquisire d’ufficio o di ammettere nuove prove, che ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, di cui all’art. 104, comma 2, c.p.a, è da ritenere esercitabile non sempre e comunque, ma solo se le prove non potevano oggettivamente essere prodotte in primo grado: perché la parte non ne aveva la disponibilità, o perché l’esigenza istruttoria è sorta solo in appello. Solo se la lacuna istruttoria è imputabile ad un’omissione del giudice di primo grado è ammissibile l’integrazione istruttoria in appello, ma non quando il giudice di primo grado abbia ordinato il deposito della prova, ma l’amministrazione abbia ignorato tale incombente istruttorio incorrendo nell’applicazione dell’art. 64 comma 3 c.p.a.

 

(1) Precedenti conformi: non si riscontrano precedenti negli esatti termini. Sui limiti all’assunzione di nuove prove in sede di appello, in senso conforme Cons. Stato, sez. IV, 27 luglio 2021, n. 5560 che si segnala per il particolare approfondimento del regime delle prove in appello.

Precedenti difformi: non si ravvisano specifici precedenti difformi.


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, APPELLO

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri