Interdittiva antimafia: rapporti tra il giudizio cautelare penale e il procedimento amministrativo prefettizio

Interdittiva antimafia: rapporti tra il giudizio cautelare penale e il procedimento amministrativo prefettizio


Misure di prevenzione – Interdittiva e informativa antimafia – Giudizio cautelare penale – Rapporti

 

È illegittimo il provvedimento di informativa antimafia interdittiva adottato dall’autorità prefettizia sulla base di un quadro indiziario già scrutinato in sede cautelare dal giudice della prevenzione penale con esito negativo, qualora non siano addotti fatti nuovi ovvero sia fornita una motivazione rafforzata idonea a spiegare le ragioni della ritenuta erroneità delle valutazioni espresse dal giudice della prevenzione. (1).


Nel caso di specie, il Prefetto, ricevuti dalla Procura della Repubblica i medesimi atti già giudicati insufficienti dal giudice della prevenzione penale in sede di rigetto dell’istanza cautelare, aveva comunque adottato un’informativa interdittiva fondata sugli stessi elementi, omettendo di addurne di nuovi ovvero di dimostrare le ragioni dell’erroneità della valutazione svolta in sede giurisdizionale.

 

Misure di prevenzione – Interdittiva e informativa antimafia – Procedimento amministrativo – Prevenzione penale – Criterio valutativo – Omogeneità

 

Il diritto amministrativo della prevenzione antimafia e il giudizio del giudice della prevenzione penale (in fase cautelare) condividono il medesimo paradigma valutativo, fondato sul criterio del "più probabile che non" e su un apprezzamento indiziario di elementi gravi, precisi e concordanti. Pertanto, non è compatibile con la coerenza e la ragionevolezza sistemica dell'ordinamento giuridico che i medesimi fatti, valutati secondo il medesimo criterio, possano essere ritenuti insufficienti a fondare una misura di prevenzione in sede giurisdizionale penale e, al contempo, sufficienti a giustificare una misura interdittiva in sede amministrativa.  (2).


In motivazione, il collegio ha sottolineato la distinzione tra il giudizio penale di merito, che richiede il raggiungimento di una certezza "oltre ogni ragionevole dubbio", e il giudizio di prevenzione, il cui canone probatorio, di tipo indiziario, è del tutto assimilabile a quello che governa l'informativa antimafia.


(1) Conformi: C.g.a., sez. giur., ord. 27 novembre 2025, n. 374; ord. 25 novembre 2025, n. 365; ord. 30 giugno 2025, nn. 194, 195.

(2) Conformi: C.g.a., sez. giur., 9 giugno 2025, n. 448.


Anno di pubblicazione:

2026

Materia:

MISURE di prevenzione, INTERDITTIVA e informativa antimafia

MISURE di prevenzione

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri