Sui limiti del giudizio di ottemperanza relativamente ad una sentenza in materia di accesso agli atti di gara
Sui limiti del giudizio di ottemperanza relativamente ad una sentenza in materia di accesso agli atti di gara
Sui limiti del giudizio di ottemperanza relativamente ad una sentenza in materia di accesso agli atti di gara
Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Accesso ai documenti – Accesso difensivo – Limiti
Nel giudizio sull'accesso documentale in materia di appalti pubblici, la statuizione passata in giudicato che abbia escluso l'ostensione di determinati documenti preclude all'amministrazione di consentirne successivamente l'accesso, salvo il sopravvenire di elementi nuovi o modificativi della fattispecie; diversamente, ove il giudice abbia demandato all'amministrazione un nuovo bilanciamento tra esigenze difensive e tutela del segreto tecnico o commerciale, resta riservata all'amministrazione la valutazione circa l'effettiva sussistenza delle informazioni riservate e la ponderazione dei contrapposti interessi, senza che le relative determinazioni integrino di per sé violazione o elusione del giudicato. (1).
Nella fattispecie di cui è causa, in riforma dell’ordinanza di primo grado, che aveva parzialmente accolto l’istanza per l’accesso in relazione ai documenti non esibiti dall’amministrazione a fronte del segreto opposto dalla Adrigas, la sentenza ottemperanda (Cons. Stato, sez. V, 30 dicembre 2025, n. 10430), relativa all'affidamento della concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ATEM di Rimini, riteneva mancante, nella specie, un adeguato e motivato bilanciamento degli opposti interessi in rilievo, come richiesto dalla giurisprudenza dalla Corte di giustizia UE, a mente della sentenza del 10 giugno 2025 (causa C-686/24). Per tali ragioni e con tali limiti la sentenza ottemperanda riformava dunque l’ordinanza di primo grado, pronunciando l’accoglimento dell’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. di Italgas Reti nei (più ristretti) termini del “necessario ripronunciamento dell’amministrazione” ai fini del suddetto bilanciamento d’interessi e corrispondente motivazione. Con provvedimento adottato in dichiarata ottemperanza della sentenza, l'amministrazione (comune di Rimini) disponeva l’ostensione di tutti i documenti, già sottratti all’accesso sui quali Adrigas aveva frapposto la sussistenza di ragioni di segretezza, nonostante l'ordinanza di prime cure avesse già respinto l'istanza di ostensione in relazione a taluni documenti, con statuizione coperta da giudicato. La sentenza ha pertanto parzialmente accolto il ricorso, disponendo l’annullamento del provvedimento nella parte in cui aveva consentito l’ostensione di documenti già considerati dal primo giudice come sottratti all’accesso, ritenendo che per il resto il provvedimento non fosse sindacabile in sede di ottemperanza.
(1) Conformi: la prima parte della massima applica il principio di cui alla sentenza Cons. Stato, Ad. plen., 2 aprile 2020, n. 10 (News US n. 45 del 2020) secondo cui il giudizio sull’accesso è incentrato non già sul provvedimento dell’amministrazione bensì sul rapporto, con accertamento del diritto dell’interessato all’ostensione richiesta.
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
GIUSTIZIA amministrativa, GIUDIZIO di ottemperanza
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri