Sull'improcedibilità dell'appello per tardivo deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio e sui presupposti per la concessione dell'errore scusabile

Sull'improcedibilità dell'appello per tardivo deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio e sui presupposti per la concessione dell'errore scusabile


Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Integrazione contraddittorio – Notifica – Deposito – Termine – Improcedibilità

 

Nel processo amministrativo, l’atto di integrazione del contraddittorio, oltre a dover essere notificato nel termine fissato dal giudice, deve essere depositato entro il termine perentorio di trenta giorni dall’ultima notificazione, ai sensi dell’art. 45, comma 1, c.p.a.; la violazione di tale termine comporta l’improcedibilità del ricorso o dell’impugnazione ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 49, comma 3, c.p.a., norme applicabili anche al giudizio di appello, in forza del rinvio interno di cui all'art. 38 c.p.a. (1).


In motivazione la sezione ha peraltro precisato che l’appellante non aveva neanche proceduto al deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio avvenuto distintamente nei confronti di due controinteressati, avendo proceduto al deposito delle sole relate.

 

Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Integrazione contraddittorio – Deposito – Termine – Indicazione – Esclusione

 

Nel processo amministrativo, l’ordinanza che dispone l’integrazione del contraddittorio deve indicare il termine per la notificazione, ai sensi dell'art. 49 comma 3 c.p.a, ma non anche (o non necessariamente)  quello per il deposito, essendo quest’ultimo fissato direttamente dalla legge (art. 45 comma 1 c.p.a.). (2).



 

Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Rimessione in termini – Errore scusabile – Presupposti – Limiti

 

La rimessione in termini per errore scusabile, quale istituto di carattere eccezionale, non è ammessa in presenza di disposizioni processuali chiare che stabiliscono termini perentori, quando l’inosservanza sia imputabile alla parte; essa richiede oggettive incertezze normative o giurisprudenziali, ovvero impedimenti non imputabili alla parte. Diversamente, lungi dal rafforzarsi l'effettività della tutela giurisdizionale, si arrecherebbe  un grave vulnus al pari ordinato principio di parità delle parti relativamente al rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge. (3).




(1) Conformi: T.a.r. per il Lazio, sez. II, 24 giugno 2024, n. 12757; Cons. Stato, sez. VII, 29 gennaio 2024, n. 861.

(2) Conformi: T.a.r. per il Lazio, sez. II, 24 giugno 2024, n. 12757; Cons. Stato, sez. VII, 29 gennaio 2024, n. 861.

(3) Conformi: Quanto alla prima parte della massima: Cons. Stato, sez. V, 20 maggio 2026, n. 4071; sez. VI, 1° aprile 2026, n. 2647; sez VII, 11 novembre 2025, n. 8824; sez V, 5 novembre 2024, n. 8821; 29 dicembre 2023, n. 11312; 30 dicembre 2022, n. 11721; sez. IV, 8 novembre 2022, n. 9797; 7 novembre 2022, n. 9731; sez. V, 20 dicembre 2021, n. 8458; sez. II, 4 ottobre 2021, n. 6623; sez. VI, 23 agosto 2021, n. 5985. Quanto alla seconda parte della massima: Cons. Stato, sez. II, 05 febbraio 2024, n. 1182.


Anno di pubblicazione:

2026

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, PROCESSO amministrativo

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri