Sull’accesso al Fondo per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie e sul fondamentale e insostituibile obbligo di motivazione

Sull’accesso al Fondo per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie e sul fondamentale e insostituibile obbligo di motivazione


Atto amministrativo – Motivazione – Istanza di accesso al Fondo per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie – Mancata adozione di decreto attuativo – Necessità – Applicabilità dell’art. 21-octies della l. n. 241 del 1990 – Esclusione.


Nel caso di istanza di accesso al Fondo per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie sussiste per l’Amministrazione l’obbligo di fornire una motivazione chiara ed intellegibile delle ragioni del diniego del beneficio richiesto, non sostituibile nemmeno con il ragionamento ipotetico di cui all’art. 21-octies della l. n. 241 del 1990 che fa salvo il provvedimento affetto dai cosiddetti vizi non invalidanti (1).
Il caso in esame riguarda l’accesso al Fondo istituito dall’art. 1, comma 343, della l. n. 266 del 2005 per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva rappresentato l’impossibilità di provvedere in merito all’istanza, in quanto presupposti, procedure e criteri per il riconoscimento degli indennizzi dovevano essere stabiliti con apposito decreto, previsto dalla legge. Il Consiglio di Stato ha evidenziato che l’oscurità della motivazione nel provvedimento, anche e a maggior ragione a fronte della mancata previa adozione di atti amministrativi aventi o meno natura regolamentare che rendano applicabile la normazione primaria, costituisce la violazione di un obbligo fondamentale da parte della pubblica amministrazione, in uno Stato di diritto, perché non consente al cittadino di comprendere nel loro significato e, se del caso, contestare con gli strumenti previsti dall’ordinamento, gli atti lesivi della propria sfera giuridica. Nella sentenza si evidenzia che dai documenti depositati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze risulta che quest’ultimo, adeguandosi ad altre sentenze dei giudici amministrativi di primo grado passate in giudicato, si stia attivando finalmente per consentire il funzionamento del Fondo con l’adozione di un atto regolamentare (si veda, tuttavia, sullo schema di decreto, il parere interlocutorio del Cons. Stato, sez. cons. att. norm., 13 luglio 2023, n. 1018).


(1) Precedenti conformi: tra le tante, tra le più recenti, Cons. Stato, sez. VII, 27 dicembre 2023, n. 11220; Cons. Stato, sez. VII, 22 dicembre 2023, n. 11154; Cons. Stato, sez. VII, 22 dicembre 2023, n. 11143; Cons. Stato, sez. VII, 22 dicembre 2023, n. 11139; Cons. Stato, sez. VII, 22 dicembre 2023, n. 11138; Cons. Stato, sez. VII, 22 dicembre 2023, n. 11136; Cons. Stato, sez. VII, 22 dicembre 2023, n. 11124; Cons. Stato, sez. VII, 22 dicembre 2023, n. 11113; Cons. Stato, sez. VII, 22 dicembre 2023, n. 11111.
 


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

ATTO amministrativo, MOTIVAZIONE

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri