Sull’ammissibilità dell’istanza di cancellazione della causa dal ruolo

Sull’ammissibilità dell’istanza di cancellazione della causa dal ruolo


Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Istanza di cancellazione della causa dal ruolo – Inammissibilità

 

La cancellazione del ruolo è finalizzata al decorso del termine per la dichiarazione di perenzione ordinaria, ed il termine di perenzione non può logicamente decorrere nei riti in cui non occorre l’impulso di parte, sicché resta irrilevante l’inerzia della parte stessa; pertanto, fermo restando che ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis c.p.a., la cancellazione dal ruolo è consentita solo d’ufficio e non su istanza di parte, essa è comunque consentita solo nei riti connotati dall’impulso di parte, ossia che richiedono una istanza di fissazione di udienza, e non anche nei riti connotati dall’impulso d’ufficio, come il giudizio di ottemperanza, nei quali la fissazione di udienza avviene d’ufficio e deve essere disposta entro termini specifici (1).

 

 

(1) Non risultano precedenti in termini.

 

 

Nel caso di specie, in un giudizio di ottemperanza, il difensore della parte appellante aveva chiesto la cancellazione della causa dal ruolo e che l’udienza fosse fissata solo a seguito di una nuova istanza di parte.

Col decreto in parola il presidente della sezione ha dichiarato tale istanza inammissibile, sia perché ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis c.p.a., la cancellazione dal ruolo è consentita solo d’ufficio e non su istanza di parte; sia perché la cancellazione è consentita solo nei riti connotati dall’impulso di parte, ossia che richiedono una istanza di fissazione di udienza, e non anche nei riti connotati dall’impulso d’ufficio, tra cui quelli di cui all’art. 87 c.p.a., come il giudizio di ottemperanza.


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, GIUDIZIO di ottemperanza

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri