Sulla giurisdizione in ordine alle controversie riguardanti le pretese restitutorie del GSE in materia di tariffe incentivanti

Sulla giurisdizione in ordine alle controversie riguardanti le pretese restitutorie del GSE in materia di tariffe incentivanti


Giurisdizione amministrativa – Energia elettrica ed energia in genere – Impianti fotovoltaici – Controversie relative alle pretese restitutorie del GSE nei confronti dei soggetti beneficiari degli incentivi – Giurisdizione esclusiva

 

Rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto la pretesa restitutoria del GSE degli incentivi nei confronti del beneficiario, in quanto tale pretesa trae origine dall’esercizio di poteri autoritativi attribuiti al GSE, ex art. 42 d.lgs. n. 28/11.  (1).


In motivazione, la sezione ha precisato che, sebbene le modalità di erogazione del beneficio sono regolate da una convenzione, il GSE non agisce nella veste di controparte contrattuale, capace solo di atti paritetici, ma quale pubblica amministrazione destinata ad operare in posizione di supremazia, mediante l’esercizio di poteri autoritativi (verifica, controllo e rideterminazione dell'incentivo). Quindi, una volta istaurato il rapporto pubblicistico di ammissione agli incentivi, le conseguenti pretese patrimoniali partecipano della natura pubblicistica di quel rapporto e rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.


(1) Conformi: Cons. Stato, II, n. 5981/2025; Cass. civ., sez. un., ord. n. 785/2021; T.a.r. per il Lazio, sez. III-ter, n. 3670/2024; n. 857/2023.
Difformi: non si rinvengono specifici precedenti difformi.


Anno di pubblicazione:

2026

Materia:

GIURISDIZIONE (in genere, amministrativa)

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri