Sulla giurisdizione in caso di domanda risarcitoria proposta nei confronti della persona fisica e non nei confronti dell’ente

Sulla giurisdizione in caso di domanda risarcitoria proposta nei confronti della persona fisica e non nei confronti dell’ente


Giustizia amministrativa - Giurisdizione – Azione risarcitoria – Persona fisica – Giurisdizione civile

 

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia con cui una società agisce per il risarcimento dei danni nei confronti della persona fisica che, in qualità di sindaco del comune, con il proprio comportamento omissivo, non autorizzando tempestivamente i richiesti interventi di messa in sicurezza del fabbricato di proprietà della società ricorrente, abbia così determinato il cedimento della struttura; la domanda è infatti proposta nei confronti di una persona fisica e non dell’ente, ed è a tutela di un diritto soggettivo (1).

 

 

 

 

(1) Conformi: Cass. civ., sez. un., ord. 21 dicembre 2020, n. 29175;

Difformi: Trib. Lamezia Terme, n. 639 del 2021.

 

Nel caso di specie, una società aveva agito in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme, per far condannare la persona fisica - che era stata sindaco all’epoca dei fatti – al risarcimento dei danni arrecati ad una struttura di sua proprietà. La società sosteneva infatti di aver chiesto al sindaco l’autorizzazione alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza del fabbricato, su cui il comune sarebbe rimasto inerte. Il Tribunale di Lamezia Terme dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia fosse attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; riassunto il processo dinanzi al T.a.r. per la Calabria, quest’ultimo – con l’ordinanza in commento – sollevava il conflitto negativo di giurisdizione dinanzi alle sezioni unite, perché “l’art. 103, primo comma, Cost. ha attribuito al giudice amministrativo la giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione in materia di interessi legittimi, nonché di diritti soggettivi nelle particolari materie di giurisdizione esclusiva normativamente prefigurate. Dal tenore della norma costituzionale si evince che la tutela attribuita alla giurisdizione amministrativa concerne esclusivamente i giudizi proposti nei confronti di una pubblica amministrazione (ovvero di soggetti ad essa equiparati).” Dunque, non è possibile attribuire al giudice amministrativo “controversie in cui non sia parte una

pubblica amministrazione (ovvero un soggetto ad essa equiparato), con la conseguenza che la pretesa risarcitoria avanzata nei confronti del funzionario in proprio, cui si imputi l’adozione di un provvedimento illegittimo, deve essere proposta dinanzi al giudice ordinario (Cass., sez. un., ord. 21 dicembre 2020, n. 29175), e ciò anche qualora il funzionario possa avere agito nel perseguimento di finalità private, verificandosi così la cd. frattura del rapporto organico con l’amministrazione di appartenenza (Cass., sez. un., ord. 13 giugno 2006, n. 13659, punto 25), in quanto l’azione risarcitoria risulta proposta nei confronti del funzionario in proprio, e quindi nei confronti di un soggetto privato distinto dall’amministrazione”.


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, AZIONE risarcitoria

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri