Ordinanze rese ex art. 116, comma 2, c.p.a. ed onere di immediata impugnazione

Ordinanze rese ex art. 116, comma 2, c.p.a. ed onere di immediata impugnazione


Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Ordinanze sull’istanza di accesso rese in corso di causa – Immediata impugnazione o riserva di impugnazione – Onere – Efficacia di giudicato interno

Qualora il giudice, con provvedimento avente la veste formale dell’ordinanza, abbia deciso, senza definire il giudizio, una o più delle questioni di cui all’art. 279 c.p.c., a questo atto va riconosciuta natura di sentenza non definitiva.

Le ordinanze rese sull’istanza di accesso in corso di causa, ex art. 116, comma 2, c.p.a., si sussumono nell’alveo applicativo cristallizzato dall’art. 279, secondo comma, n. 4), c.p.c.

Ne consegue che, in ragione della loro natura decisoria nonché della loro connotazione precettiva, avverso le stesse deve essere proposta impugnazione immediata o formulata riserva d’impugnazione, in mancanza delle quali la decisione adottata acquista efficacia di giudicato interno. (1)

     (1) Precedenti conformi: Ad. plen. 24 gennaio 2023, 4; Cass. civ., sez. un., 28 ottobre 2022, n. 32026.


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

ATTO amministrativo, ACCESSO ai documenti

ATTO amministrativo

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri