Vigilanza sulle società coperative e potere di scioglimento dopo la senternza della Corte costituzionale n. 116 del 2025

Vigilanza sulle società coperative e potere di scioglimento dopo la senternza della Corte costituzionale n. 116 del 2025


Cooperativa e cooperazione – Vigilanza – Sottrazione all’attività ispettiva – Conseguenze – Scioglimento per atto d’autorità – Incostituzionalità – Nomina del commissario – Doverosità.

 

A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 220 del 2002  in forza della sentenza della Corte cost., n. 116 del 2025, è illegittimo il provvedimento di scioglimento per atto dell’autorità di una cooperativa che si sia sottratta alla vigilanza, dovendo l’amministrazione in tal caso limitarsi all'esercizio del potere vincolato di nomina di un commissario ai sensi dell’art. 2545-sexiesdecies c.c. (1).




(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
La pronuncia in esame è stata resa nell'ambito del giudizio a quo in cui Corte cost., 21 luglio 2025, n. 116 (oggetto della News UM n. 82 del 2025) ha dichiarato incostituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 45, primo comma, Cost., l’art. 12, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore"), nella parte in cui prevede che agli enti cooperativi, che si sottraggono all’attività di vigilanza, "[s]i applica il provvedimento di scioglimento per atto dell’autorità, ai sensi dell’articolo 2545-septiesdecies del codice civile e dell’articolo 223-septiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio, ai sensi dell’articolo 2514, primo comma, lettera d), del codice civile" anziché prevedere che l’autorità di vigilanza nomini un commissario, ai sensi dell’articolo 2545-sexiesdecies c.c., anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell’organo di controllo societario, che si sostituisca agli organi amministrativi dell’ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati.


Anno di pubblicazione:

2026

Materia:

COOPERATIVA e cooperazione

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri