Sull'assorbimento dei motivi e sul quinto d'obbligo ai fini della valutazione della qualificazione SOA
Sull'assorbimento dei motivi e sul quinto d'obbligo ai fini della valutazione della qualificazione SOA
Sull'assorbimento dei motivi e sul quinto d'obbligo ai fini della valutazione della qualificazione SOA
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di lavori – Qualificazione SOA – Quinto d'obbligo – Computo
ll valore stimato dell’appalto, ai fini della determinazione dei requisiti economico‑finanziari e tecnico‑organizzativi richiesti agli operatori economici, deve essere calcolato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 14, comma 4 e 120, comma 9, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ("codice dei contratti pubblici") tenendo conto dell’importo massimo, comprensivo delle opzioni espressamente previste nei documenti di gara, tra cui rientra il c.d. quinto d’obbligo, che assume natura di opzione contrattuale vincolante e non meramente eventuale o teorica; ne consegue che la qualificazione SOA deve essere posseduta con riferimento all’intero valore globale stimato, comprensivo dell’incremento fino al quinto. (1).
In motivazione la sezione ha precisato che: a) il disciplinare di gara prevedeva la variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto; b) la statuizione del primo giudice secondo cui “l’inserimento del quinto d’obbligo nel valore globale stimato dell’appalto risulta del tutto artificiale” non poteva essere condivisa; c) l’art. 120 comma 9 del codice dei contratti pubblici dispone che “Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto”; c.1.) la disposizione, implicante la necessità di stimare il c.d. quinto d’obbligo nei documenti di gara iniziali è stata prevista per rendere la disciplina compatibile con le fattispecie di modifica del contratto consentite dall’art. 72 della direttiva n. 24/2014 (pagina 172 della Relazione illustrativa al Codice dei contratti pubblici); d) l’importo stimato dell’appalto deve includere tutte le opzioni previste negli atti di gara, compreso il quinto d’obbligo; esso, infatti, assume natura di opzione contrattuale ed è esercitabile solo se espressamente previsto nei documenti di gara; e) la definizione dei requisiti di qualificazione deve essere operata sul valore stimato dell’appalto ex art. 14, comma 4, del codice dei contratti pubblici; la capacità economico-finanziaria e tecnico-operativa dell’operatore economico deve essere misurata, ex ante, sul valore contrattuale massimo ipotizzabile, a tutela dell'interesse pubblico alla corretta esecuzione dell'appalto; f) le prestazioni previste nella legge di gara quali forme di opzioni e rinnovi non costituiscono elementi “virtuali” o “teorici”, ma rappresentano obblighi giuridicamente vincolanti per l’offerente secondo quanto previsto dalla lex specialis.
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di lavori – Bando, disciplinare – Qualificazione SOA – Quinto d'obbligo – Autovincolo
La previsione nella lex specialis del quinto d’obbligo, con contestuale indicazione del valore globale stimato dell’appalto comprensivo dell’incremento, costituisce autovincolo per la stazione appaltante e definisce il perimetro delle obbligazioni contrattuali potenzialmente imponibili all’aggiudicatario; pertanto, l’operatore economico deve possedere i requisiti di qualificazione con riferimento a tale valore complessivo e, in difetto, deve essere escluso dalla procedura per carenza dei requisiti richiesti. (2).
Nella specie, è stata ritenuta illegittima l’aggiudicazione in favore dell’impresa che, pur usando l’avvalimento, non copriva l’importo complessivo risultante dal valore globale stimato comprensivo del quinto d’obbligo.
Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Ricorso – Motivi – Assorbimento
Nel processo amministrativo costituisce jus receptum il principio secondo cui l'accoglimento di una censura, che sia in grado di provocare la caducazione dell'atto impugnato, fa venir meno l’interesse del ricorrente all’esame degli altri motivi da parte del giudice e la potestà di questi di procedere a tale esame autorizza la dichiarazione di assorbimento. (3).
La sezione ha al riguardo ritenuto che l'accoglimento del motivo diretto a contestare la qualificazione SOA dell'aggiudicataria fosse ex se idoneo a determinare l'accoglimento dell'appello, senza necessità di disamina degli altri motivi.
(1) Difformi: T.a.r. per l'Abruzzo, sez. I, 8 aprile 2026, n. 213 (riformata dalla presente decisione in appello), secondo cui l’inclusione del quinto d’obbligo nel valore stimato poteva essere considerata elemento “teorico” e non rilevante ai fini della qualificazione.
(2) Difformi: T.a.r. per l'Abruzzo, sez. I, 8 aprile 2026, n. 213 (riformata dalla presente decisione in appello).
(3) Conformi: Cons. Stato, Ad. plen. 27 aprile 2015 n. 5, punto 9.3.4.2, laddove configura un assorbimento logico necessario.
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, APPALTO di lavori
CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, APPALTO di servizi
CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, APPALTO di forniture
GIUSTIZIA amministrativa, PROCESSO amministrativo
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri