Precettazione dello sciopero e motivazione su necessità ed urgenza
Precettazione dello sciopero e motivazione su necessità ed urgenza
Sciopero, serrata e boicottaggio – Sciopero nei servizi pubblici essenziali – Precettazione – Presupposti – Necessità e urgenza
In materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali, l’esercizio del potere di precettazione, in assenza di segnalazione della commissione di garanzia, richiede la puntuale ed esplicita indicazione di specifiche ragioni di necessità e urgenza ai sensi dell'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, distinte dal presupposto sostanziale del fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona. (1).
In motivazione la sezione ha precisato che: i) nel sistema delineato dalla l. n. 146 del 1990, la valutazione ordinaria dei presupposti dello sciopero e delle misure di contemperamento compete alla commissione di garanzia, mentre l’intervento ministeriale in via officiosa costituisce rimedio eccezionale e non può risolversi in una sovrapposizione valutativa rispetto alle determinazioni della commissione, in assenza di fatti sopravvenuti idonei a integrare esigenze straordinarie; ii) il presupposto del fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati richiede un quid pluris rispetto al fisiologico disagio derivante dallo sciopero nei servizi di trasporto, pertanto disservizi ordinari quali cancellazioni, ritardi e difficoltà organizzative non integrano, di per sé, circostanze eccezionali idonee a giustificare la compressione del diritto di sciopero.
Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Interesse ad agire – Azione di annullamento – Esaurimento degli effetti del provvedimento impugnato – Ordinanza di precettazione
E’ inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto avverso un’ordinanza di precettazione che abbia esaurito i propri effetti già nella giornata in cui si è tenuto il proclamato sciopero e, dunque, antecedentemente alla proposizione del ricorso; non è sufficiente, a tal fine, una mera finalità general-preventiva o di deterrenza (nella specie, impedire illegittime compromissioni del diritto di sciopero), risolvendosi l'azione in una inammissibile richiesta di sindacato su poteri non ancora esercitati. (2).
(1) Conformi: T.a.r. per il Lazio, sez. III, 16 gennaio 2025, n. 712; 28 marzo 2024, n. 6084.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 31 gennaio 2025, n. 787.
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
SCIOPERO, serrata e boicottaggio
GIUSTIZIA amministrativa, PROCESSO amministrativo
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri