Servizio civile nazionale e riserva di posti nell'ambito dei concorsi pubblici

Servizio civile nazionale e riserva di posti nell'ambito dei concorsi pubblici


CONCORSO A PUBBLICO IMPIEGO – Riserve di posti – Servizio civile nazionale

 

In tema di riserva di posti nei concorsi pubblici in favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito (art. 18, comma 4, d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40, nel testo anteriore alle modifiche del d.l. 4 marzo 2025, n. 25), una interpretazione costituzionalmente orientata, alla luce del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e della continuità sistematica tra servizio civile nazionale ex l. 6 marzo 2001, n. 64 e servizio civile universale, impone di estendere il beneficio anche a coloro che abbiano svolto il servizio civile nazionale su base volontaria, trattandosi di istituti accomunati dalla medesima ratio, dalle stesse finalità costituzionali (artt. 2 e 52 Cost.) e da un’evoluzione normativa di mera razionalizzazione e riorganizzazione. (1).


In motivazione, la sezione ha precisato che la disciplina dettata dal d.lgs. n. 40/2017, relativa al servizio civile universale, per espressa dichiarazione del legislatore, si muove “nell'ambito del sistema delineato dalla citata legge n. 64 del 2001”, rispetto al quale attua un intervento non novativo e sostitutivo, ma di razionalizzazione e riorganizzazione della disciplina. Ed in effetti, con il citato articolo 8 della legge delega n. 106/2016 è stato stabilito che il decreto legislativo delegato provvedesse alla sola “revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale”, da porre in essere, peraltro, “tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64” che ne individuava le finalità. Se ne inferisce che il servizio civile universale, in linea di continuità rispetto al servizio civile nazionale, mutua da questo la disciplina, oggetto di mera revisione, le finalità e finanche i criteri e le modalità di accreditamento degli enti che, secondo il citato articolo 8, comma 1, lettera e), avviene anch’esso “tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, nell'ottica della semplificazione e della trasparenza”. L’equiparazione tra i due servizi civili è stata oggetto, d’altra parte, di specifico riconoscimento da parte del legislatore con l’art. 4, comma 4, d.l. n. 25/2025, che assume valenza meramente ricognitiva chiarendo, nell’ambito della originaria disposizione in materia di riserva dei posti, il rapporto di continuità (e la necessaria equiparazione) tra il servizio civile universale e quello nazionale prestato ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, quest’ultimo sostanzialmente confluito nel primo.


(1) Conformi: T.a.r. per il Lazio, sez. IV-ter, 18 giugno 2025, n. 12019; Cons. Stato, VII, ord. n. 3231/2025 e T.a.r. per il Lazio, III-bis, 10 dicembre 2025, n. 22303.
Difformi: Cons. Stato, VI, 18 dicembre 2025, n. 10035.


Anno di pubblicazione:

2026

Materia:

CONCORSO a pubblico impiego

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri