Sui requisiti motivazionali del cd. punto caratteristico, ovvero della valutazione globale sull’idoneità dell’allievo a far parte del Corpo
Sui requisiti motivazionali del cd. punto caratteristico, ovvero della valutazione globale sull’idoneità dell’allievo a far parte del Corpo
Sui requisiti motivazionali del cd. punto caratteristico, ovvero della valutazione globale sull’idoneità dell’allievo a far parte del Corpo
Guardia di finanza – Cessazione dal servizio – Corso di formazione per allievi marescialli – Rinvio d’autorità dalla frequenza del corso – Attribuzione del punto caratteristico – Sindacato del giudice amministrativo – Limiti
Il c.d. “punto caratteristico” è una valutazione di natura tecnico-discrezionale, funzionale alla verifica della idoneità dell’allievo a rivestire, in prospettiva, un ruolo di responsabilità nel Corpo e fondata su un apprezzamento globale del comportamento e delle qualità dimostrate durante tutto l’iter formativo; diversamente dalle c.d. “note caratteristiche”, che contraddistinguono l’intera carriera del militare e sono redatte dai superiori gerarchici diretti in relazione a periodi circoscritti di osservazione, il punto caratteristico costituisce una valutazione propria e specifica della fase formativa. Si tratta di valutazioni connotate da ampia discrezionalità tecnica - e quindi sindacabili dal giudice amministrativo nei soli limiti della abnormità, del travisamento di fatto, dello sviamento di potere - anche perché i doveri gravanti sugli allievi sono particolarmente stringenti, in quanto funzionali alla formazione di figure destinate alla carriera militare: il giudizio attitudinale è necessariamente severo, proprio in ragione del ruolo istituzionale cui l’allievo è preordinato (1).
Guardia di finanza – Cessazione dal servizio – Corso di formazione per allievi marescialli – Rinvio d’autorità dalla frequenza del corso – Presupposti – Motivazione
È adeguatamente motivato il punto caratteristico negativo, con rinvio d’autorità dal corso e conseguente proscioglimento dalla ferma volontaria, basato su elementi quali: i) la reiterazione delle sanzioni disciplinari, in misura superiore al doppio rispetto alla media della compagnia di appartenenza; ii) l’integrazione, in più occasioni, di condotte ritenute espressive di scarso senso di lealtà e di correttezza, con particolare riferimento a dichiarazioni rese in sede di giustificazioni e giudicate «incomplete e mendaci» dal quadro istruttori; iii) la scarsa partecipazione consapevole ai doveri connessi allo status di allievo; iv) un approccio giudicato manifestamente superficiale nelle attività addestrative e didattiche, unitamente a una «pressoché assente forza di volontà»; v) la difficoltà nelle esercitazioni di tiro e lo scarso impegno durante le esercitazioni militari interne; vi) il dato delle presenze in effettivo servizio «significativamente inferiori rispetto alla media di Compagnia». Né il giudice amministrativo può, pur formalmente invocando il difetto di motivazione, procedere ad una rivalutazione sostitutiva del profilo dell’allieva, dequotando le valutazioni operate dall'organo tecnico competente e attribuendo diverso peso ai medesimi elementi fattuali già considerati dall’organo. (2).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. I, pareri 8 marzo 2024, n. 452 e 29 novembre 2023, n. 1484.
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
GUARDIA di finanza
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri