Sulla legittimità della revoca dell’assegno ad personam relativo ai c.d. passaggi di carriera e della conseguente ripetizione delle somme indebitamente corrisposte

Sulla legittimità della revoca dell’assegno ad personam relativo ai c.d. passaggi di carriera e della conseguente ripetizione delle somme indebitamente corrisposte


Impiegato dello Stato e pubblico in genere – Assegno ad personam – Abrogazione del presupposto normativo - Revoca – Atto doveroso.

La revoca dell’assegno ad personam, corrisposto ai sensi del combinato disposto dell’art. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957 e art. 3, comma 57, della l. n. 537 del 1993, anche per il caso di passaggio tra diverse amministrazioni, si pone quale atto di natura doverosa, discendente direttamente dall’art. 1, comma 458 della l. n. 147 del 2013 (1).

Impiegato dello Stato e pubblico in genere – Assegno ad personam – Abrogazione del presupposto normativo - Revoca – Ripetizione delle somme corrisposte negli anni precedenti – Legittimo affidamento – Automatica irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte – Esclusione – Necessità di valutare la proporzionalità dell’interferenza conseguente alla disposta richiesta di restituzione.

Le somme corrisposte a titolo di assegno ad personam, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge che ha abrogato l’assegno, nel caso in cui si sia formato un legittimo affidamento, non sono automaticamente irripetibili, poiché è necessario valutare nel singolo caso concreto la proporzionalità dell’interferenza conseguente alla disposta richiesta di restituzione (2).

Il T.a.r. per il Lazio, richiamando un precedente (sentenza non definitiva n. 4186 del 2023), ha ritenuto che l’aver abrogato l’assegno ad personam, prevedendo la corresponsione di un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità, trovasse ragionevole giustificazione, oltre che nella già rilevata esigenza di contenimento della spesa pubblica, anche in quella di “non creare sperequazioni retributive, a parità di funzioni esercitate”. Il T.a.r. per il Lazio ha ricordato che la stessa Ad. plen. n. 10 del 2022 aveva rilevato che, attraverso le disposizioni in questione, “sono eliminate ragioni di differenziazione dei trattamenti economici all’interno della stessa amministrazione”, ritenendo che l’affermazione della Plenaria, benché espressa con riguardo alla particolare vicenda del rientro in ruolo del professore universitario, prima eletto componente del C.s.m., potesse estendersi anche a quella del dipendente che sia assunto presso una nuova amministrazione a seguito di passaggio da una precedente. Il T.a.r. del Lazio prende in considerazione anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale e, in particolare, la sentenza n. 169 del 2022, evidenziando tuttavia che la vicenda oggetto della pronuncia della Corte era diversa, riguardando il premio previsto in favore dei controllori di volo militare del traffico aereo, al fine di ridurre “l’esodo” di detto personale verso l’Ente nazionale di Assistenza al Volo (ENAV) a causa delle migliori condizioni economiche da questo offerte, nonché la sentenza n. 241 del 2019, la quale, invece, aveva ritenuto che la riduzione della retribuzione originaria per i docenti provenienti dalla Scuola superiore dell’economia e finanze e trasferiti alla Scuola nazionale

dell’amministrazione (SNA), cui era stato attribuito il medesimo trattamento previsto per i docenti a tempo pieno della SNA fosse “sorretta dall’adeguata e ragionevole giustificazione di non creare sperequazioni retributive tra i docenti della stessa SNA, a parità di funzioni esercitate”. Quanto sopra, per quanto riguarda la legittimità del provvedimento di revoca. Il T.a.r. Lazio ha affrontato, altresì, una diversa e autonoma questione, quella relativa alla legittimità del provvedimento nella parte in cui dispone la ripetizione delle somme corrisposte negli anni precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge che ha abrogato l’assegno. Il T.a.r. per il Lazio, dopo aver ricostruito l’istituto dell’indebito oggettivo nel pubblico impiego nel nostro ordinamento, ha escluso che si potesse affermare la vigenza di un generale principio di irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte a fronte di un affidamento maturato dal percettore, evidenziando che detto principio neppure era stato sancito dalla giurisprudenza della Corte eur. diritti dell’uomo e, in particolare, dalla sentenza Cesarin c. Italia, sez. I, n. 4893 dell’11 febbraio 2021. Con questa pronuncia, la Corte eur. diritti dell’uomo, una volta specificati i presupposti che consentono di identificare un affidamento legittimo in capo all’accipiens (i.e., pagamento effettuato dall’amministrazione spontaneamente ovvero su domanda del dipendente in buona fede; apparenza del titolo del pagamento; durata nel tempo dei versamenti; assenza della riserva di ripetizione; buona fede del ricevente), ha stigmatizzato la sproporzione dell’interferenza rispetto a detto affidamento - evidenziandone le ulteriori condizioni, quali l’esclusiva imputabilità all’amministrazione dell’errore del pagamento, la natura del versamento indebito quale corrispettivo dell’attività lavorativa ordinaria e la situazione economica del ricevente al momento della domanda di rimborso - pur sempre riconoscendo la legalità dell’ingerenza e la legittimità del suo scopo. Anche la Corte Cost., con la sentenza 27 gennaio 2023, n. 8, ha evidenziato che la pur doverosa considerazione dell’affidamento legittimo dell’obbligato e delle sue condizioni economiche, patrimoniali e personali, non impone di “generalizzare un diritto alla irripetibilità della prestazione”. Alla luce di tutto quanto sopra sintetizzato, il T.a.r. per il Lazio, previa istruttoria, ha proceduto a valutare in concreto la proporzionalità dell’interferenza conseguente alla disposta richiesta di restituzione delle somme corrisposte a titolo di assegno ad personam, tenendo conto della situazione economica e personale dell’interessato, valutando innanzitutto il quomodo dell’obbligazione restitutoria, ritenendo di poter giungere all’inesigibilità della prestazione solo in presenza di particolari condizioni personali dell’accipiens e dell’eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili. Si segnala, infine, che con la sentenza 10 ottobre 2023, n. 14990, il T.a.r. per il Lazio ha ritenuto infondati i dubbi di legittimità costituzionale sollevati con riferimento all’art. 1, commi 458 e 459, della l. n. 147 del 2013, ove intesa nel senso di riconoscere alla norma “la capacità di incidere sugli assegni personali già corrisposti e definitivamente acquisiti dal lavoratore”, osservando, da un lato, che la “retroattività impropria” che connota la disposizione in questione, che si realizza quando la norma sopravvenuta regola diversamente i tratti non esauriti dei rapporti di durata, esclude che la stessa possa incidere sugli emolumenti già validamente corrisposti sotto la vigenza della precedente normativa, poi abrogata; dall’altro lato, che la capacità di incidere sugli assegni personali già corrisposti ed erogati dopo il 1° febbraio 2014 va semmai ricondotta alla portata dell’art. 2033 c.c., norma che comunque ha già superato il vaglio di costituzionalità con la pronuncia 27 gennaio 2023, n. 8.

(1) (2) Precedenti conformi: sul tema, T.a.r. per il Lazio, sez. III-ter, 10 ottobre 2023, n. 14990; T.a.r. per il Lazio, sez. III-ter, 10 ottobre 2023, n. 14988; Ta.r. per il Lazio, sez. III-ter 29 settembre 2023, n. 14427; T.a.r. per il Lazio, sez. III-ter, 14 settembre 2023, n. 13798; T.a.r. per il Lazio, sez. III-ter, 10 marzo 2023, n. 4186. Per una chiara ricostruzione normativa dell’assegno ad personam, con particolare riferimento al caso del rientro in ruolo del professore universitario, prima eletto componente del C.s.m., Cons. Stato, Ad. plen., 5 agosto 2022, n. 10. Sulla ripetizione di somme indebitamente erogate: Corte eur. diritti dell’uomo, sez. I, n. 4893 dell’11 febbraio 2021. Sulla legittimità costituzionale dell’art. 2033 c.c.: Corte Cost. 27 gennaio 2023, n. 8. Valorizzando le specifiche connotazioni, giuridiche e fattuali, delle singole fattispecie dedotte in giudizio, hanno escluso volta per volta la ripetizione (ex multis, Cons. Stato, sez. II, 1° luglio 2021, n. 5014; Cons. Stato, sez. II, 28 febbraio 2022, n. 1373).

Precedenti difformi: prima di Cons. Stato, Ad. plen. 5 agosto 2022, n. 10, proponevano una diversa interpretazione del combinato disposto di cui ai commi 458 e 459 della l. n. 147 del 2013, tra le altre, Cons. Stato, sez. V, 12 ottobre 2016, n. 4224; T.a.r. per il Lazio, sez. I, 10 aprile 2019, n. 4730.


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

IMPIEGATO dello Stato e pubblico in genere

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri