Nessuna proroga, per il 2023, della temporanea abrogazione del contributo integrativo minimo a carico degli iscritti a Cassa Forense

Nessuna proroga, per il 2023, della temporanea abrogazione del contributo integrativo minimo a carico degli iscritti a Cassa Forense


Avvocato- Cassa di previdenza forense- Contribuzione minima- Proroga – Divieto -Legittimità

 

E’ legittima la mancata approvazione da parte dei Ministeri vigilanti della delibera del 16 settembre 2022, con la quale il Comitato dei delegati della Cassa Forense ha deliberato “di prorogare, anche per l’anno 2023, la temporanea abrogazione del contributo integrativo minimo a carico degli iscritti, fermo restando il pagamento del contributo integrativo nella misura del 4% sull’effettivo volume d’affari IVA dichiarato”, alla luce dell’art. 11, comma 3 della Legge 20 settembre 1980, n. 576 il quale stabilisce che “gli iscritti alla cassa sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al primo comma, un importo minimo risultante dalla applicazione della percentuale ad un volume d’affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all’articolo 10, secondo comma, dovuto per l’anno stesso”, e dell’art. 21, comma 9 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, il quale stabilisce che “la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, […], i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l’eventuale applicazione del regime contributivo”, da cui risulta che sarebbe illegittimo qualsiasi progetto di totale abolizione della contribuzione integrativa minima e che sarebbe altrettanto illegittima qualsiasi previsione di sospensione o esonero o diminuzione della stessa, che non sia adeguatamente motivata da particolari e temporanee esigenze.

Se ne deve conclusivamente inferire che, a fortiori, ad analoga conclusione deve giungersi per l’eventuale susseguirsi di proroghe annuali le quali, ancorché asseritamente sostenibili o di scarso impatto strutturale, sarebbero tuttavia suscettibili di determinare il sostanziale effetto dell’abolizione della misura, determinando, per contro, effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in termini di minori entrate contributive, considerato che gli enti nazionali di previdenza e assistenza, ancorché organizzati e operanti in regime di diritto privato, sono ricompresi nell’elenco delle Amministrazioni pubbliche (lista S13) definito dall’ISTAT».


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

AVVOCATO, CASSA di previdenza forense

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri