Sul sistema tariffario dell’Autorità di regolazione dei trasporti
Sul sistema tariffario dell’Autorità di regolazione dei trasporti
Autorità amministrative indipendenti – Autorità di regolazione dei trasporti – Sistema tariffario – Premio al debito – Costo medio settoriale
Il sistema tariffario dell’Autorità di regolazione dei trasporti riconosce al concessionario il costo medio settoriale del capitale di debito (calcolato come rapporto tra oneri finanziari e debiti degli ultimi cinque anni disponibili) nel limite massimo del valore del risk free rate, con l’eventuale maggiorazione del premio al debito fino al 2%, purché il risk free rate sia inferiore al costo medio del debito di settore. Pertanto, il premio al debito (quale componente endogena del costo del capitale di debito) non può essere disancorato dalla rilevazione del costo medio del debito di settore e, dunque, non può essere automaticamente riconosciuto nella misura massima del 2%. Il regolatore non riconosce alle imprese i tassi di interesse che queste effettivamente pagano sull’indebitamento, ma quello che pagherebbero se fossero mediamente efficienti nella provvista di capitale di debito e se avessero una leva finanziaria normale, vale a dire, una leva finanziaria prossima a quella media del settore in cui operano. In caso contrario, infatti, le imprese riverserebbero sugli utenti i costi della loro inefficiente gestione finanziaria. (1).
(1) Conformi: T.a.r. per il Piemonte, n. 875 del 26 maggio 2025; Cons. Stato, sez. VI, 4 maggio 2022, n. 3484.
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
AUTORITÀ amministrative indipendenti, AUTORITÀ di regolazione dei trasporti
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri