Sulla illegittimità e sulla illiceità della prassi del conferimento a funzionari di incarichi dirigenziali in provvisoria reggenza

Sulla illegittimità e sulla illiceità della prassi del conferimento a funzionari di incarichi dirigenziali in provvisoria reggenza


Impiegato dello Stato e pubblico in genere – Dirigenti – Prassi del conferimento incarichi in provvisoria reggenza – Illegittimità – Violazione principio accesso mediante concorso – Violazione norme sui limiti quantitativi e qualitativi – Possibile fonte di pretese risarcitorie.

E’ illegittima e costituisce una possibile fonte di pretese risarcitorie una prolungata prassi consistente nel conferimento a funzionari di incarichi dirigenziali, asseritamente in provvisoria reggenza, a copertura di posizioni dirigenziali vacanti in violazione del principio costituzionale dell’accesso alla dirigenza pubblica mediante concorso e di quanto previsto dalle norme primarie che consentono entro tassativi limiti quantitativi la possibilità per le pubbliche amministrazioni di conferire incarichi dirigenziali a soggetti esterni privi della qualifica dirigenziale, subordinando tale facoltà a limiti ben precisi, tra cui la particolare e comprovata qualificazione professionale dei soggetti individuati non rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione (1).

Impiegato dello Stato e pubblico in genere – Dirigenti – Prassi del rinnovo del conferimento di incarichi in provvisoria reggenza – Illiceità – Elemento soggettivo della colpa – Configurabilità.

La temporaneità degli incarichi dirigenziali esterni rende illegittime e caratterizzate da colpa ai fini dell’elemento soggettivo dell’illecito le prassi di continui rinnovi dei suddetti incarichi. Il Consiglio di Stato ha precisato che tali prassi sono elusive degli obblighi dell’amministrazione, strumentali al principio del pubblico concorso, di svolgere una ricognizione delle proprie esigenze assunzionali e programmare i concorsi in modo da reperire nel modo corretto quelle professionalità di cui è priva ed assorbire nel minor tempo possibile le scoperture di organico e che le stesse finiscono per introdurre un nuovo canale di accesso alla dirigenza pubblica, non previsto dal legislatore e in palese contrasto con i principi costituzionali (2).

Impiegato dello Stato e pubblico in genere – Dirigenti – Prassi del rinnovo del conferimento di incarichi in provvisoria reggenza – Illiceità – Carattere plurioffensivo – Lesione dell’aspirazione del singolo lavoratore – Lesione del ruolo del sindacato – Responsabilità per i danni di carattere non patrimoniale – Configurabilità.

L’illecita prassi del rinnovo del conferimento di incarichi in provvisoria reggenza ha carattere plurioffensivo in quanto idonea a ledere non solo l’aspirazione del singolo lavoratore, ma anche il ruolo del sindacato nella sua attività di tutela degli interessi dei lavoratori ed è dunque fonte di responsabilità per i danni di carattere non patrimoniale ex

art. 2059 cod. civ. derivanti da una lesione incidente sull’interesse costituzionalmente protetto all’attività sindacale (art. 39 Cost.) (3).

(1) Precedenti conformi: l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione era stato già accertato nel precedente contenzioso tre le medesime parti: T.a.r. per il Lazio, sez. II, 1° agosto 2011, n. 6884; Corte Cost., 17 marzo 2015, n. 37; Cons. Stato, sez. IV, 6 ottobre 2015, n. 4641.

Precedenti difformi: non si segnalano precedenti difformi.

(2) Precedenti conformi: non si segnalano precedenti negli esatti termini.

Precedenti difformi: non si segnalano precedenti difformi.

(3) Precedenti conformi: non si segnalano precedenti negli esatti termini. Sulla legittimazione del sindacato, Cons. Stato, sez. IV, 18 novembre 2013, n. 5451.

Precedenti difformi: non si segnalano precedenti difformi.


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

IMPIEGATO dello Stato e pubblico in genere, DIRIGENTI

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri