Sul sindacato del giudice amministrativo in merito alla decisione del Consiglio dei ministri nel caso di contrasto tra diversi Ministeri sulla realizzabilità di un parco eolico

Sul sindacato del giudice amministrativo in merito alla decisione del Consiglio dei ministri nel caso di contrasto tra diversi Ministeri sulla realizzabilità di un parco eolico


Ambiente – V.I.A. – Atto amministrativo - Discrezionalità – Parco eolico - Contrasto tra Ministeri – Consiglio dei Ministri – Decisione – Sindacato del giudice amministrativo

La decisione assunta dal Consiglio dei ministri nell’ambito della procedura di cui all’art. 5, comma 2, lett. c-bis) della l. 23 agosto 1988, n. 400 – rimedio generale attivabile anche in caso di contrasto tra amministrazioni nell’ambito di un procedimento di VIA/VAS – è frutto di un giudizio valutativo reso sulla base di oggettivi criteri di ponderazione pienamente esposti al sindacato del giudice, caratterizzato tuttavia da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e del loro apprezzamento rispetto all’interesse dell’esecuzione dell’opera. Detto apprezzamento è, dunque, sindacabile dal giudice amministrativo nella pienezza della cognizione del fatto e censurabile in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, ovvero nel caso in cui l’istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato e risulti perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all’amministrazione (la decisione ha confermato la sentenza del Tar per la Puglia, Lecce, sez. I, 21 giugno 2022, n. 1014 che aveva accolto il ricorso di una società, e conseguentemente annullato la delibera del Consiglio dei ministri, nonché il decreto interministeriale che sulla prima era basato, per eccesso di potere da disparità di trattamento, con remand al Consiglio dei Ministri ai fini di una complessiva (ri)valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti e per un suo motivato riesame, tanto sul presupposto motivazionale che non fosse stata effettivamente confutata l’allegazione secondo cui il Consiglio dei ministri, in tempi recenti, aveva ritenuto prevalente l’interesse all’incremento dell’energia da fonti rinnovabili, facendo proprie le valutazioni favorevoli alla realizzazione degli impianti eolici espresse dal Ministero dell’ambiente e in presenza di situazioni a impatto ambientale analogo o maggiore rispetto a quello riferibile all’intervento in esame) (1).

(1) Precedenti conformi: non risultano precedenti negli esatti termini. Sull’attivazione del rimedio di cui all’art. 5, comma 2, lett. c-bis) l. 400 del 1988 nell’ambito di un procedimento di VIA/VAS si vedano: Cons. Stato, sez. IV, 8 febbraio 2021, n. 1156; Cons. Stato, sez. IV, 2 marzo 2020, n. 1486; Cons. Stato, sez. IV, 27 marzo 2017, n. 1392. In generale, sul sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche, ex multis, Cons. Stato, sez. II, 24 aprile 2023, n. 4114; Cons. Stato, sez. II, 13 aprile 2023, n. 3740; Cons. Stato, sez. II, 12 aprile 2023, n. 3716; Cons. Stato, sez. IV, 11 aprile 2023, n. 3652; Cons. Stato, sez. V, 7 aprile 2023, n. 3628; Cons. Stato, sez. V, 13 febbraio 2023, n. 1522; Cons. Stato, sez. V, 28 ottobre 2015, n. 4942; Cons. Stato, sez. III, 24 settembre 2013, n. 4711.

Precedenti difformi: non risultano precedenti difformi

 

 


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

AMBIENTE, V.A.S., V.I.A., V.I.N.C.A

ATTO amministrativo, DISCREZIONALITÀ

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri