Sull’impugnazione delle valutazioni della commissione di avanzamento da parte dell’ufficiale promosso che contesta la posizione in graduatoria
Sull’impugnazione delle valutazioni della commissione di avanzamento da parte dell’ufficiale promosso che contesta la posizione in graduatoria
Sull’impugnazione delle valutazioni della commissione di avanzamento da parte dell’ufficiale promosso che contesta la posizione in graduatoria
Guardia di finanza – Avanzamento – Ufficiali – Iscrizione in quadro – Posizione deteriore in graduatoria – Interesse a ricorrere
L’ufficiale che, pur avendo conseguito l’iscrizione nel quadro di avanzamento e la successiva promozione, aspiri ad essere collocato al primo posto della graduatoria di merito, ha interesse ad impugnare le valutazioni della commissione di avanzamento perché l’anzianità relativa – cioè l’ordine di precedenza tra i pari grado dello stesso ruolo – è il riflesso della posizione conseguita nel quadro di avanzamento tra militari dello stesso grado, con i conseguenti effetti in termini di impiego, determinazione dei rapporti gerarchici e sviluppo della carriera. (1).
Guardia di finanza – Avanzamento – Ufficiali – Documentazione caratteristica – Tipizzazione – Conseguenze
Ai sensi degli artt. 1026 e 1028 d.lgs. n. 66 del 2010 e 684, 685 e 688, comma 3, d.P.R. n. 90 del 2010, i modelli costitutivi della documentazione personale dei militari (documentazione caratteristica e stato matricolare), che assumono una funzione servente rispetto alla gestione del rapporto di servizio, sono espressamente tipizzati; ne consegue che: i) la valutazione della correttezza e della legittimità dei giudizi formulati dall’Amministrazione non può che essere svolta sulla scorta degli elementi effettivamente rappresentati all’interno della documentazione personale di ogni singolo scrutinando al momento dell’effettuazione dello scrutinio stesso; ii) la commissione di avanzamento è obbligata a prendere in considerazione tutte le risultanze della documentazione personale anche se determinati elementi, per mera irregolarità, non risultino nella sede propria ma siano comunque evincibili dallo stato matricolare o dalla documentazione caratteristica; iii) gli articoli 704, 705 e 706 d.P.R. n. 90 del 2010 disciplinano il procedimento di avanzamento a scelta degli ufficiali e non quello di redazione della documentazione caratteristica; iv) la commissione per l’avanzamento a scelta deve quindi tener conto di tutti gli elementi desumibili dalla documentazione personale alla data di chiusura dell’aliquota di avanzamento che, una volta parificata, non può essere contestata in sede di avanzamento, dovendo essere oggetto di preventivo e separato gravame (2).
Guardia di finanza – Avanzamento – Ufficiali – Annullamento giurisdizionale – Effetto conformativo – Rinnovazione del giudizio
L’annullamento di un giudizio di avanzamento non può avere altro effetto che la rinnovazione del giudizio stesso emendato dai vizi riscontrati, atteso che il giudice non può sostituirsi all’organo valutativo dell’amministrazione ed assegnare direttamente al ricorrente il bene della vita a cui aspira, sia esso la promozione al grado superiore, l’attribuzione di un miglior punteggio o l’iscrizione nel quadro di avanzamento. Pertanto, il vincolo che incontra l’amministrazione può riguardare solo il quomodo dell’azione e mai il risultato della medesima, nel senso che, in sede di rinnovazione del giudizio, essa è vincolata al rispetto delle prescrizioni procedurali e logiche indicate dalla sentenza, mentre l’esito della rinnovazione della valutazione si colloca nel tratto libero del potere successivo al giudicato. (3).
Nel caso di specie, un capitano della Guardia di finanza aveva impugnato le valutazioni della commissione di avanzamento, benché l’esito fosse stato positivo (con conseguente promozione a maggiore), perché aspirava al primo posto nella graduatoria. In primo grado, il T.a.r. per il Lazio aveva accolto il ricorso ed annullato le valutazioni ritenendo sussistente la figura sintomatica dell’eccesso di potere in senso relativo avuto riguardo a tutte e quattro le categorie di cui all’art. 21 d.lgs. n. 69 del 2001. Il Ministero proponeva appello. La sentenza in esame (che in parziale riforma della sentenza di primo grado ha riconosciuto l’eccesso di potere solo con riferimento a due delle categorie in questione): i) ha in primo luogo ritenuto che il ricorrente avesse senz’altro interesse ad impugnare le valutazioni della commissione di avanzamento: la situazione del ricorrente, promosso ma che aspira ad una migliore posizione in graduatoria, è del tutto diversa da quella del candidato idoneo non iscritto nel quadro di avanzamento e che pretenda, comunque, di formulare censure di eccesso di potere in senso relativo rispetto ad altri candidati che, parimenti, non hanno conseguito l’avanzamento; ii) ha poi ricordato il consolidato orientamento in forza del quale le valutazioni espresse dalla commissione di avanzamento sono caratterizzate da ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di palese abnormità o travisamento del fatto; tuttavia, nel caso di specie, il differenziale di punteggio tra il ricorrente ed il controinteressato, pure se minimo, è risultato “disancorato dalle risultanze cartolari, costituite dal foglio matricolare e dalla documentazione caratteristica, facendo così emergere con immediatezza una irragionevolezza della valutazione operata nel caso di specie in ordine ai due richiamati criteri”; iii) ha precisato quali sono gli effetti dell’annullamento di un giudizio di avanzamento: la p.a. è tenuta a rinnovare il giudizio senza incorrere nelle illegittimità riscontrate dal giudice ma il “residuo potere dell’amministrazione comporta normalmente margini liberi, in relazione ai quali l’amministrazione stessa può imporre nuovamente la regolazione che più ritiene congrua per l’interesse pubblico affidato alle sue cure”; iv) ha infine chiarito che il rinnovando giudizio (da effettuarsi nel termine di sei mesi come imposto dall’art. 1090 c.m. e dalla analoga norma di cui all’art. 34 d.l.gs. n. 69 del 2001), non dovrà rivisitare in senso peggiorativo elementi incontroversi della documentazione personale del ricorrente rimasti estranei al perimetro del giudicato.
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. I, parere n. 1058 del 2025; sez. I, parere n. 742 del 2024; sez. I, parere n. 1319 del 2023.
(3) Conformi: Cons. Stato, sez. II, n. 8949 del 2025; sez. I, parere n. 1345 del 2023.
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
GUARDIA di finanza
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri