Sulla restituzione degli atti alla sezione che ha rimesso una questione all’Adunanza plenaria

Sulla restituzione degli atti alla sezione che ha rimesso una questione all’Adunanza plenaria


Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di servizi - Giustizia amministrativa – Adunanza plenaria – Questioni pregiudiziali – Restituzione degli atti alla sezione rimettente

 

 

Va disposta la restituzione degli atti alla sezione rimettente qualora, successivamente all’ordinanza di rimessione, le parti prospettino questioni che devono essere esaminate in via pregiudiziale, anche ai fini di una eventuale specificazione del quesito posto all’esame dell’Adunanza plenaria (1).

 

 

 

(1) Non risultano precedenti negli esatti termini.

 

 

Nel caso di specie, la VI sezione, con ordinanza n. 8164 del 2023, aveva rimesso all’esame dell’Adunanza plenaria la seguente questione: «se … possa ritenersi legittima una disciplina di gara come quella illustrata nella presente ordinanza che, imponendo obblighi di copertura diretta dei lotti nelle percentuali dell’80% su base nazionale e del 100% su base regionale - non adeguati allo stato attuale del mercato dei servizi postali e senza possibilità di ricorso ai servizi del fornitore del servizio universale - precluda, in sostanza, o, comunque, riduca in modo drastico la possibilità di partecipazione di operatori postali diversi da Poste Italiane s.p.a. comprimendo, in tal modo, il confronto concorrenziale tra gli operatori e non consentendo, di fatto, alla stazione appaltante di scegliere in funzione del miglior risultato possibile nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti, senza ottenere, quindi, risparmi di spesa, e senza che tale disciplina di gara sia imposta dall’esigenza di ottenere la capillarità del servizio postale che sarebbe, comunque, assicurata dalla possibilità di ricorrere al fornitore del servizio universale per le sole zone non coperte dalla rete del diverso operatore postale».

Successivamente, alcune delle parti sollevavano questioni pregiudiziali: in particolare, una di esse rilevava una possibile lesione del contraddittorio, un’altra sosteneva l’inammissibilità del ricorso in quanto il Consiglio di Stato, in una diversa sentenza, avrebbe “accertato” la legittimità del bando, con valenza ultra partes in ragione della «inscindibilità degli effetti» derivanti dal suddetto accertamento.

L’Adunanza plenaria ha pertanto restituito gli atti alla sezione rimettente, in forza del principio formulato in massima.


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, APPALTO di servizi

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri