Per le procedure finanziate con fondi PNRR va esclusa la praticabilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Per le procedure finanziate con fondi PNRR va esclusa la praticabilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Per le procedure finanziate con fondi PNRR va esclusa la praticabilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Giustizia amministrativa – Ricorso straordinario al presidente della repubblica – Procedure PNRR – Esclusione
È inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla regione Umbria avverso il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito (MIM) n. 124 del 30 giugno 2025 (recante “l'aggiornamento dei criteri, di cui al decreto MIM 30 giugno 2023, prot. 127, per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei funzionari di elevata qualificazione (ex DSGA) e la sua distribuzione tra le regioni per l'anno scolastico 2026/27, ex art. 1, comma 557, l. n. 197 del 2022. PNRR. M4.C1. Riforma 1.3”) poiché rientra nell’ambito dello speciale rito acceleratorio di cui all’art. 12-bis del d.l. n. 68 del 2022, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, l. 5 agosto 2022, n. 108 applicabile a «qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR» - non limitato alle procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle "opere PNRR" - per cui va esclusa la praticabilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. (1).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. I, n. 738 del 2025; nn. 1199 e 1178 del 2023.
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
GIUSTIZIA amministrativa
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri