Raccolta dei dati personali dei clienti da parte dell’operatore economico e "pratiche commerciali" ai sensi del codice del consumo
Raccolta dei dati personali dei clienti da parte dell’operatore economico e "pratiche commerciali" ai sensi del codice del consumo
Raccolta dei dati personali dei clienti da parte dell’operatore economico e "pratiche commerciali" ai sensi del codice del consumo
Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Raccolta dei dati personali dei clienti da parte dell’operatore economico – Sussumibilità della condotta nella nozione di “pratica commerciale” – Elementi costitutivi della fattispecie
Ai fini della qualificazione dell’attività di raccolta dei dati personali dei clienti da parte di un operatore economico quale “pratica commerciale” ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. codice del consumo), è necessario procedere ad una puntuale individuazione delle finalità della raccolta dati, onde appurare l’eventuale presenza di una preordinazione funzionale “commercialmente” connotata – in quanto tale, funzionale al conseguimento, da parte dell’operatore, di un indebito vantaggio economico – veicolata dalla posizione di supremazia che lo stesso ha acquisito all’interno del rapporto negoziale. (1).
Con la sentenza in rassegna il T.a.r. per il Lazio ha annullato il provvedimento con il quale l’AGCM ha qualificato come pratica commerciale scorretta la condotta di Poste Italiane S.p.a. consistita nel blocco dell’utilizzo delle App Banco Posta e PostePay installate negli smartphone con sistema operativo Android in caso di mancato rilascio, da parte degli utenti, dell’autorizzazione ad accedere ai dati del proprio smartphone. L’AGCM ha ritenuto, in particolare, detta condotta: aggressiva, in violazione degli articoli 24 e 25 del Codice del consumo, in quanto la possibilità per i clienti di Poste di poter continuare ad avvalersi delle predette App è stata subordinata al rilascio obbligatorio del consenso all’accesso a una pluralità di dati presenti nel proprio smartphone, in base a una richiesta genericamente motivata dalla necessità di garantire la sicurezza da eventuali frodi agli utenti delle App Banco Posta e PostePay; in contrasto con il dovere di diligenza professionale prescritto dall’articolo 20 del Codice del consumo, in considerazione dell’asimmetria informativa che caratterizza i rapporti tra intermediari finanziari con i propri clienti, che, nel caso di specie, è stata considerata particolarmente elevata in considerazione dell’importanza del professionista e delle caratteristiche della sua clientela che, ricomprende soggetti non particolarmente esperti e informati. Il T.a.r., tenuto anche conto del tenore dei pareri endoprocedimentali resi dalle Autorità di settore (Garante per la protezione dei dati personali e Banca d’Italia), ha viceversa ritenuto che l’acquisizione, da parte di Poste, di dati relativi all’utenza interessata all’utilizzazione delle app per la fruizione dei servizi prestati dalla ricorrente e dotata di apparecchio mobile con sistema operativo Android, non rechi con sé alcuna finalità di carattere commerciale, dimostrandosi esclusivamente funzionale all’operatività del sistema anti-frode. Conseguentemente, il T.a.r. ha escluso che la condotta di Poste, ritenuta da AGCM in violazione delle prescrizioni dettate dagli artt. 20, 24 e 25 del codice del consumo, possa essere inquadrata nel genus della “pratica commerciale” e, in quanto tale, essere assoggettata alla disciplina di tutela dell’anzidetto Codice. Il T.a.r. ha, altresì, escluso la contrarietà della condotta oggetto di causa al dovere di diligenza professionale incombente su Poste Italiane, attesa la coerenza della condotta della società con il quadro eurounitario in tema di prevenzione delle frodi.
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
Sulla c.d. “patrimonializzazione” del dato personale, tipico delle nuove economie dei mercati digitali, v. Cons. Stato, sez. VI, n. 80/2025.
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
AUTORITÀ amministrative indipendenti, AUTORITÀ garante della concorrenza e del mercato
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri