Sugli effetti della pronuncia con cui le sezioni unite dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia

Sugli effetti della pronuncia con cui le sezioni unite dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia


Giustizia amministrativa – Giurisdizione – Conflitto negativo – Giurisdizione civile – Inammissibilità del ricorso
 

Qualora il giudice amministrativo sollevi il conflitto negativo di giurisdizione, e le sezioni unite dichiarino che la giurisdizione sulla controversia spetta al giudice ordinario, il giudice amministrativo non può che dichiarare il ricorso inammissibile, atteso che – ai sensi dell’art. 59, comma 1, l. n. 69 del 2009 - la pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo (1).


    (1) Non risultano precedenti in termini.


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri