Sull'obbligo di pubblicazione delle modifiche apportate in sede di adozione della variante al PUG a seguito delle osservazioni presentate dai privati

Sull'obbligo di pubblicazione delle modifiche apportate in sede di adozione della variante al PUG a seguito delle osservazioni presentate dai privati


Edilizia e urbanistica – Piano regolatore – Approvazione – Varianti – Pubblicazione

 

La necessità di ripubblicazione del piano urbanistico generale sussiste allorché, in un qualunque momento della procedura che porta alla sua approvazione, vi sia stata una sua rielaborazione complessiva, cioè un mutamento delle sue caratteristiche essenziali e dei criteri che alla sua impostazione presiedono. Pertanto la necessità di ripubblicazione si impone allorquando, fra la fase di adozione e quella di approvazione, siano intervenuti mutamenti tali da determinare un cambiamento radicale delle caratteristiche essenziali del piano e dei criteri che presiedono alla sua impostazione, dovendo escludersi tale presupposto se le modifiche  introdotte riguardano la disciplina di singole aree o singoli gruppi di aree e in particolare variazioni di dettaglio che comunque ne lascino inalterato l’impianto originario, quand’anche queste siano numerose sul piano quantitativo ovvero incidano in modo intenso sulla destinazione di singole aree o gruppi di aree. (1).



 

Edilizia e urbanistica – Piano regolatore – Approvazione – Varianti – Distinzioni

 

Ai fini dell’onere di ripubblicazione del piano urbanistico generale, in presenza di modifiche apportata in sede di approvazione, occorre distinguere tra modifiche “obbligatorie” da un lato, e modifiche “facoltative” e modifiche “concordate” dall’altro. Mentre per le modifiche “obbligatorie” detto obbligo non sorge, poiché proprio il carattere dovuto dell’intervento rende superfluo l’apporto collaborativo del privato, superato e ricompreso nelle scelte pianificatorie operate in sede regionale e comunale, per le modifiche “facoltative” e “concordate” sussiste l’obbligo della ripubblicazione da parte del Comune, ove superino il limite di rispetto dei canoni guida del piano adottato. (2).


In motivazione la sezione ha precisato che sono modifiche "obbligatorie" quelle indispensabili per assicurare il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento, la razionale sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato, la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali e archeologici, l’adozione di standard urbanistici minimi, sono "facoltative" quelle consistenti in innovazioni non sostanziali e “concordate” quelle conseguenti all’accoglimento di osservazioni presentate al piano ed accettate dal Comune.

 

Edilizia e urbanistica – Piano regolatore – Approvazione – Varianti – Legge regionale

 

Nella regione Emilia Romagna, in forza della previsione dell’art. 46, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24, da leggersi in combinato disposto con l’art. 43, comma 1, della stessa legge, sussiste l'obbligo di ripubblicazione della proposta di variante del PUG (piano urbanistico generale) assunta dalla giunta laddove in sede di adozione (e successivamente anche di approvazione) della variante siano state introdotte  modifiche "concordate", ogniqualvolta l’innovazione modifichi, non tanto il piano nel suo complesso, quanto “le caratteristiche generali” della proposta di variante e i “criteri generali” che connotano quest’ultima: pertanto il parametro di riferimento per decidere della portata “sostanziale” della innovazione non è il piano nella sua interezza, né i criteri generali che hanno condotto alla sua approvazione, bensì la variante, volta a volta proposta, e i criteri generali che la sorreggono.

  (3).


In motivazione la sezione ha precisato che il citato art. 43, comma 1 prevede che: “Per l'approvazione del PUG e di tutti i piani territoriali e delle relative varianti trova applicazione il procedimento disciplinato dal presente capo, che risponde ai seguenti principi generali: a) pubblicità e partecipazione dei cittadini alla formazione del piano; b) integrazione e non duplicazione degli adempimenti e atti previsti dal procedimento di valutazione ambientale del piano; c) necessaria partecipazione dei livelli istituzionali a competenza più ampia al processo di approvazione dei piani, attraverso il meccanismo dell'atto complesso.”- L'art. 46, comma 1 per contro prevede che: “L'organo consiliare dell'amministrazione procedente adotta la proposta di piano, esaminate e decise le osservazioni presentate e tenendo conto degli esiti delle altre forme di consultazione eventualmente attuate. La deliberazione è accompagnata da una prima elaborazione della dichiarazione di sintesi che illustra, in linguaggio non tecnico, come si è tenuto conto delle osservazioni e degli esiti delle consultazioni e le ragioni per le quali sono state scelte le soluzioni previste nel piano, alla luce delle ragionevoli alternative che erano state individuate. Qualora in sede di decisione delle osservazioni o di esame degli esiti delle altre attività di consultazione siano apportate innovazioni che modifichino in modo sostanziale le caratteristiche generali della proposta di piano e i criteri generali che la connotano, l'amministrazione procedente provvede alla ripubblicazione del piano”.

 

Edilizia e urbanistica – Piano regolatore – Approvazione – Varianti – Omessa pubblicazione – SCIA – Dichiarazione inefficacia – Illegittimità

 

In forza del combinato disposto dell’art. 46, comma 1, della legge reg. Emilia-Romagna, 21 dicembre 2017, n. 24, e  dell’art. 43, comma 1, della stessa legge, è illegittimo il provvedimento di dichiarazione di inefficacia delle SCIA presentate per  alloggi ad uso turistico, fondato sull'assenza della destinazione d'uso alla sottocategoria B3 e sulla non osservanza delle prescrizioni dell'alloggio minimo per detta  sottocategoria, previste per il centro storico, che trovano fondamento nelle varianti "concordate" al PUG, se non si sia proceduto alla  ripubblicazione del piano, con la possibilità per i privati di presentare osservazioni,  laddove una delle  innovazioni introdotte riguardi l’intero territorio comunale e l'altra un ambito territoriale comunque di particolare rilevanza,  senza però che, né l’una né l’altra, siano necessitate dall’immediata rispondenza ad esigenze programmatorie superiori, né siano coerenti con l’obiettivo enunciato a fondamento della variante. (4).


In motivazione la sezione ha precisato che le contestazioni mosse a base del provvedimento di dichiarazione di inefficacia della SCIA concernevano le prescrizioni secondo le quali l’attività di case e appartamenti per vacanza non può più essere esercitata in immobili residenziali, ma in immobili che, pur avendo le caratteristiche della civile abitazione, devono essere oggetto della nuova destinazione d’uso turistico recettiva (trasmigrando dalla sottocategoria A1 a quella B3) e nel tessuto della Città storica tale nuova destinazione d’uso non è possibile per gli immobili privi dei requisiti dell’alloggio minimo; la prima previsione riferita all'intero territorio comunale e la seconda, un ambito territoriale comunque di particolare rilevanza e che comunque nessuna delle due trovava fondamento nell'obiettivo della proposta variante, riferito all'aumento dell'offerta ERS, laddove nella specie venivano in rilievo immobili privati.


(1) Conformi: Quanto alla prima parte della massima: Cons. Stato, sez. IV, 19 novembre 2018, n. 6484; 2 marzo 2009, n. 1477; 25 novembre 2003, n. 7782. Quanto alla seconda parte della massima: Cons. Stato, sez. IV, 12 febbraio 2025, n. 1158; sez. VII, 5 gennaio 2024, n. 205; sez. IV, 13 novembre 2020, n. 7027; sez. II, 12 ottobre 2020 n. 6055; sez. IV, 19 novembre 2018, n. 6484; 13 novembre 2018 n. 6392.

(2) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 14 settembre 2023, n. 8324, richiamata da Cons. Stato, sez. VII, 29 luglio 2024, n. 6787.

(3) Non risultano precedenti negli esatti termini
(4) Non risultano precedenti negli esatti termini


Anno di pubblicazione:

2026

Materia:

EDILIZIA e urbanistica, PIANO regolatore

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri