Sulla classificazione dei rifiuti speciali

Sulla classificazione dei rifiuti speciali


Ambiente – Rifiuti speciali – Diritto dell’Unione europea – Raccolta differenziata – Irrilevanza

 

Il carattere differenziato della raccolta dei rifiuti urbani ingombranti sottoposti a trattamento non influisce sulla riconducibilità di essi tra i rifiuti speciali con codice 19 12 12 dell’E.E.R. (elenco europeo rifiuti), atteso che questa diversa classificazione dipende dalla tipologia di trattamento subito dal rifiuto e vieppiù dal risultato del detto processo, che deve condurre alla formazione di un rifiuto avente caratteristiche chimico-fisiche differenti da quelle inizialmente possedute; pertanto, ai suddetti fini riclassificatori non è decisiva nemmeno l’attribuzione del codice 19 12 12 dell’E.E.R. se a tale formale individuazione non corrisponde una sostanziale eterogeneità del prodotto esitato dal trattamento (1).

 

 

(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 23 ottobre 2014, n. 5242; Cons. Stato, sez. IV, 25 gennaio 2023, n. 849; Corte di giustizia UE, sez. 8^, 11 novembre 2021, C‑315/20;

Difformi: non risultano precedenti difformi.


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

AMBIENTE

RIFIUTI, RIFIUTI speciali

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri