Profili di legittimità costituzionale inerenti la ricostruzione di carriera della guardia di finanza

Profili di legittimità costituzionale inerenti la ricostruzione di carriera della guardia di finanza


Guardia di finanza – Ricostruzione di carriera ope legis – Qualifica di luogotenente – Decorrenza – Questioni manifestamente infondate di costituzionalità
 

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 36, commi 15 octies e duodecies, d.lgs. n. 95 del 2017, come modificato dal d.lgs. n. 172 del 2019, sollevate con riferimento agli artt. 76, 3, 36 e 97 della Costituzione.
Il comma 15 octies prevede che i marescialli capo promossi al grado di maresciallo aiutante nonché i marescialli aiutanti in possesso di una anzianità di grado, compresa tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019, sono sottoposti a valutazione e conseguono la promozione al grado di luogotenente al compimento di sei anni di servizio effettivo nel grado.
Il comma 15 duodecies prescrive che è indetta una selezione per titoli straordinaria per il conferimento di 1.000 promozioni al grado di luogotenente con decorrenza 1° gennaio 2021, cui possono partecipare i marescialli aiutanti con anzianità di grado fino al 31 dicembre 2017, non vertenti in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. 
Le questioni di illegittimità costituzionale sono infondate per il seguente ordine di ragioni.
Sussiste la previsione, ivi legalmente contemplata, della necessaria verifica di compatibilità dei criteri di delega. 
Anche in presenza di un quadro ordinamentale ispirato a una tendenziale omogeneizzazione della disciplina giuridica delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare, non esiste un principio generale immanente che vincoli all’adozione di una disciplina perfettamente speculare nei vari corpi interessati, trattandosi di un risultato che può solo eventualmente realizzarsi a seguito delle scelte in concreto operate dal legislatore.
(La materia del contendere inerisce la nota del comando generale della guardia di finanza, recante il rigetto della diffida dei marescialli aiutanti, aventi otto anni di anzianità nel grado di maresciallo capo alla data del 31 dicembre 2016, tesa alla ricostruzione della loro carriera nel senso dell’accesso alla qualifica di luogotenente a decorrere dal 1.01.2021). (1)

 
(1)    Precedenti conformi: analoga questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata dal Cons. Stato, sez. I, con parere, 7 novembre 2023, n. 1411, relativamente alla ricostruzione di carriera di brigadieri capo con qualifica speciale (in relazione all’art. 36, comma 19, del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172 ed all’art. 18, commi 3 bis e 3 ter, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199).
Cons. Stato, sez. I, n. 868 del 2023; Cons. Stato, sez. IV, n. 1462 del 2023; Cons. Stato, sez. I, n. 7224 del 2018; Corte Cost., n. 239 del 2019; Corte Cost., n. 33 del 2023 e Corte Cost., n. 270 del 2022. 


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

GUARDIA di finanza

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri