Sui poteri dell'ENAC in relazione alla disciplina delle infrastrutture aeroportuali

Sui poteri dell'ENAC in relazione alla disciplina delle infrastrutture aeroportuali


Aeroporto – Disciplina delle infrastrutture aeroportuali – Poteri dell’Ente Nazionale dell’Aviazione Civile (ENAC)

 

È illegittimo il regolamento con il quale l’ENAC, in assenza di puntuale e specifica istruttoria riguardante il singolo scalo, introduca in via generalizzata l’obbligo in capo ai concessionari della gestione accentrata in via esclusiva dei depositi di carburante. (1).


In motivazione, la Sezione ha chiarito che: - dall’art. 705, cod. nav., secondo il quale “Il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell’ENAC, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell’aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato”, non discende l’obbligo del Gestore di acquisire la proprietà delle infrastrutture aeroportuali, la cui amministrazione può svolgersi anche nella forma della sub-concessione e della vigilanza e coordinamento delle attività svolte dai soggetti che a vario titolo operano sullo scalo; - l’art. 2, co. 1, lett. a), del d.lgs. 250/1997, attribuisce all’ENAC un potere di regolamentazione tecnica, nell’ambito del quale non può ritenersi ricompresa la definizione degli assetti del mercato, tanto più laddove si vada ad incidere sul contenuto del rapporto concessorio alterando l’equilibrio consacrato nelle convezioni; - non può essere richiamata, a fondamento delle disposizioni censurate, la teoria dei poteri impliciti, la quale presuppone che il potere implicitamente assunto sia sussumibile nello stesso «spazio» giuridico del potere ‘principale’, in quanto rientrante nei medesimi confini individuati dalla norma quanto a interesse pubblico perseguito, punto di incidenza materiale, soggetti destinatari, tipo e grado di incisione delle posizioni giuridiche soggettive. Tali condizioni non sussistono nel caso di specie, in quanto il potere di incidere sugli assetti del mercato non rientra nello stesso spazio giuridico del potere di regolamentazione tecnica, tanto più che la centralizzazione delle infrastrutture aeroportuali è espressamente disciplinata dalla legge, che ne scandisce anche i passaggi procedimentali e partecipativi, con la conseguenza che l’introduzione in via generalizzata dell’obbligo di gestione accentrata per via normativa si pone in elusione di tali previsioni normative.


(1) Conformi: sulla precedente edizione del medesimo regolamento, cfr. le sentenze della stessa sezione nn. 2200/2024, 2207/2024, 2209/2024, 2211/2024, 2551/2024.
Difformi: non si rinvengono specifici precedenti difformi.


Anno di pubblicazione:

2026

Materia:

AEROPORTO

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri