Alla Corte di giustizia UE alcune questioni sulla compatibilità eurounitaria del meccanismo di compensazione c.d. a due vie sul prezzo dell’energia

Alla Corte di giustizia UE alcune questioni sulla compatibilità eurounitaria del meccanismo di compensazione c.d. a due vie sul prezzo dell’energia


Energia elettrica e energia in genere – Energia rinnovabile – Tariffe applicate alla clientela civile – Determinazione – Meccanismo a due vie – Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE

 

Vanno rimesse alla Corte di giustizia dell’UE le seguenti questioni interpretative:

«1. – Se l’articolo 5, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2019/944, quando consente agli Stati membri di attuare interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dell’energia elettrica ai clienti civili in condizioni di povertà energetica o vulnerabili, peraltro subordinatamente alla ricorrenza di determinate condizioni, debba essere interpretato nel senso che esso osta, a contrario, all’applicazione di una disciplina nazionale, quale quella contenuta nell’articolo 15-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2022, n. 25, che individui un tetto sui ricavi sul mercato all’ingrosso dell’energia elettrica.

2. – In caso di risposta negativa alla prima questione pregiudiziale, se l’articolo 8, par. 1 lett. a) del regolamento (UE) n. 2022/1854, quando consente agli Stati membri di mantenere misure che limitano ulteriormente i ricavi di mercato, debba interpretarsi nel senso di far salve con effetto retroattivo le misure già adottate dagli Stati membri ancorché in contrasto con la direttiva (UE) n. 2019/944 e, in tal caso, soltanto a condizione della loro conformità alle condizioni e ai presupposti di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento medesimo.

3. – In caso di risposta positiva alla seconda questione pregiudiziale, se gli articoli da 6 a 8 del regolamento (UE) n. 2022/1854, in relazione alle definizioni di “ricavi di mercato” e di “ricavi eccedenti” contenute, rispettivamente, nell’articolo 2, punti 5 e 9, dello stesso regolamento, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano all’applicazione di una normativa nazionale che ponga ai ricavi un tetto calcolato non sull’utile di impresa, ma sulla differenza tra un prezzo di riferimento stabilito in via tabellare per zone di mercato e un prezzo di mercato praticato dai produttori, con modalità analoghe a quelle previste dal legislatore italiano nell’articolo 15 bis del decreto legge n. 4 del 2022» (1).


La presente ordinanza è stata oggetto della News UM n. 8 del 15 gennaio 2026


Anno di pubblicazione:

2026

Materia:

ENERGIA elettrica ed energia in genere, ENERGIA rinnovabile

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri