La mancata espressa menzione dell'istanza di passaggio in decisione nella sentenza che chiude il giudizio non costituisce un errore di fatto revocatorio

La mancata espressa menzione dell'istanza di passaggio in decisione nella sentenza che chiude il giudizio non costituisce un errore di fatto revocatorio


Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Istanza di passaggio in decisione della causa – Omessa menzione – Revocazione – Errore di fatto – Esclusione

 

L’istanza di passaggio in decisione della causa senza la preventiva discussione, in base al protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023 tra la Giustizia amministrativa, l’Avvocatura dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e le Associazioni specialistiche degli avvocati amministrativisti, ha l’unico scopo di limitare le presenze degli avvocati nelle sale di attesa e nelle aule di udienza e non è previsto contenga argomenti difensivi, onde non eludere i termini perentori di cui all’art. 73 c.p.a.; ne consegue che la mancata espressa menzione di tale istanza, nella sentenza che chiude il giudizio, non costituisce un errore di fatto revocatorio non essendo dirimente e decisivo ai fini della soluzione della controversia. (1).


(1) Non risultano precedenti negli esatti termini


Anno di pubblicazione:

2026

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, PROCESSO amministrativo

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri