Alla Corte costituzionale la norma sul trasferimento temporaneo per esigenze familiari

Alla Corte costituzionale la norma sul trasferimento temporaneo per esigenze familiari


Vigili del fuoco (corpo dei) – Trasferimento per esigenze familiari – Presupposto – Coniuge abbia la propria attività lavorativa nella stessa Provincia o Regione ove è ubicata la sede di servizio presso la quale si domanda il trasferimento – Questione rilevante e non manifestamente infondata di costituzionalità.


È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 42-bis, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”), inserito dall’art. 3, comma 105, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per violazione degli artt. 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, nella parte in cui subordina la possibilità di ottenere il trasferimento funzionale alla tutela delle esigenze familiari al fatto che il coniuge del richiedente abbia la propria attività lavorativa (e non l’attività lavorativa o la residenza del nucleo familiare, ove le nozioni non coincidano) nella stessa Provincia o Regione ove è ubicata la sede di servizio presso la quale si domanda il trasferimento.

Il Consiglio di Stato, dopo aver escluso la possibilità di praticare un’interpretazione adeguatrice dell’art. 42-bis, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, ha ritenuto di sollevare la questione di legittimità costituzionale, evidenziando che l’elemento della sede di servizio del coniuge, probabilmente conforme - quale parametro di riferimento per individuare la localizzazione territoriale del nucleo familiare, e le relative esigenze di unità e stabilità - ad un criterio di normalità sociale al momento dell’introduzione della disposizione normativa (circa un ventennio or sono), e dunque tale da costituire in modo non irragionevole il perno della disciplina della tutela del nucleo familiare in relazione agli spostamenti dettati da esigenze lavorative dei suoi componenti adulti, si presta ora - anche a seguito dei mutamenti indotti negli ultimi due decenni (non escluso quello relativo al c.d. lavoro a distanza), e comunque alla maggiore facilità di spostamenti quotidiani fra Regioni limitrofe - ad applicazioni che possono tradire o frustrare l’intenzione del legislatore, con violazione degli artt. 3, 29, 30 e 31 della Costituzione. Il Consiglio di Stato ha chiarito che oggetto della tutela di tale norma è la stabilità del nucleo familiare, e segnatamente dei figli infratreenni, altrimenti soggetti a cambi di residenza nel primo (e più delicato, sotto il profilo psicologico e materiale) periodo di vita: cambi di residenza ingiustificati e sproporzionati tenuto conto della possibilità di conciliare esigenze lavorative e tutela del nucleo familiare in situazioni di pendolarismo quotidiano anche extraregionale. L’applicazione letterale della disposizione in esame condurrebbe invece ad un risultato esattamente opposto a quello che essa intende tutelare. Più nello specifico, secondo il Consiglio di Stato, l’unica soluzione alternativa ipotizzabile, ove si volesse applicare la disposizione nel suo significato testuale, sarebbe quella per cui il nucleo familiare dovrebbe mutare residenza in funzione della sede di servizio di uno dei coniugi: il che appare una conseguenza sproporzionata, comportante lo sradicamento del nucleo familiare medesimo, laddove residenza familiare e sede (o sedi) di servizio, pur se collocati in Regioni diverse (ma limitrofe), sono compatibili con spostamenti quotidiani, che non alterano il radicamento territoriale del nucleo familiare.


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

VIGILI del fuoco (corpo dei)

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri