Alla Adunanza plenaria una possibile interpretazione evolutiva di un proprio principio di diritto in materia di ordine di rimozione di rifiuti
Alla Adunanza plenaria una possibile interpretazione evolutiva di un proprio principio di diritto in materia di ordine di rimozione di rifiuti
Alla Adunanza plenaria una possibile interpretazione evolutiva di un proprio principio di diritto in materia di ordine di rimozione di rifiuti
Ambiente – Inquinamento – Rifiuti – Recupero e smaltimento – Soggetti obbligati – Curatore fallimentare – Rifiuti posti su area di proprietà di terzi – Rifiuti posti su area non acquisita all'inventario del fallimento
Va rimessa alla Adunanza plenaria la questione se, in materia di rifiuti, gli obblighi di rimozione, smaltimento e ripristino di cui all’art. 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 debbano gravare sulla curatela fallimentare anche quando i rifiuti, prodotti dall’attività dell’impresa poi fallita, siano stati depositati su un’area di proprietà di terzi e non acquisita all’inventario fallimentare, qualora permanga un collegamento funzionale tra i rifiuti stessi e l’attività imprenditoriale cessata, tale da poter ravvisare una sorta di successione sui generis del fallimento alla società fallita, per cui il curatore che subentra nella gestione degli asset sarebbe tenuto, coerentemente alla regola cuius commoda, eius et incommoda, a farsi carico anche delle esternalità negative generate dalla gestione imprenditoriale poi fallita e ciò non in ragione della detenzione di beni immobili o dei rifiuti, ma quale soggetto subentrante nella responsabilità primaria dell’inquinamento del dante causa. (1).
Oggetto del contendere è l’interpretazione della decisione dell’Adunanza plenaria n. 3/2021, secondo cui ricade sulla curatela fallimentare l’onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006 e i relativi costi gravano sulla massa fallimentare, sul presupposto che la presenza dei rifiuti in un sito industriale e la posizione di detentore degli stessi acquisita dalla curatela dal momento della dichiarazione del fallimento dell’impresa, tramite l’inventario dei beni dell’impresa medesima, comportano la sua legittimazione passiva all’ordine di rimozione. In particolare, la sezione ha precisato che: i) una prima soluzione interpretativa consiste nell’ampliare i confini della nozione rilevante di “detenzione” dei beni immobili fino a ricomprendervi il caso in cui la curatela non ha mai acquisito la detenzione dell'area su cui sono situati i rifiuti e che non è inserita nell'inventario dei beni dell'impresa fallita; ii) secondo la diversa soluzione, in assenza dell’individuazione del responsabile dell’inquinamento (o anche quando l’incontestabile responsabile sia poi fallito), dovrebbe essere comunque il Comune a sopportare gli oneri della rimozione, con conseguente addebito dei relativi costi all’intera comunità, ciò che costituisce una soluzione contrastante con le regole europee.
La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.
(1) Conformi: in parte: Cons. Stato, Ad. plen., 26 gennaio 2021, n. 3 (in Foro it., 2021, III, 294 nonchè oggetto della News US n. 14 del 5 febbraio 2021).
In parte: Cons. Stato, Ad. plen., 22 ottobre 2019, n. 10 (in Foro it., 2019, III, 637, nonchè oggetto della News US n. 117 del 2019) secondo cui la bonifica del sito inquinato può essere posta anche a carico di una società non responsabile dell’inquinamento, ma che sia ad essa subentrata per effetto di fusione per incorporazione, nel regime previgente alla riforma del diritto societario, e per condotte antecedenti a quando la bonifica è stata introdotta nell’ordinamento giuridico, i cui effetti dannosi permangano al momento dell’adozione del provvedimento.
Anno di pubblicazione:
2025
Materia:
AMBIENTE, INQUINAMENTO
RIFIUTI
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri