Art. 105 c.p.a. e nullità della sentenza per violazione dell'art. 73, comma 3, c.p.a.: il perimetro delle eccezioni e delle questioni in rito sollevate dalla parte

Art. 105 c.p.a. e nullità della sentenza per violazione dell'art. 73, comma 3, c.p.a.: il perimetro delle eccezioni e delle questioni in rito sollevate dalla parte


Consiglio di Stato, sezione II, 12 dicembre 2025, n. 9862 - Pres. Poli, Est. Manzione

Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Questione rilevata d'ufficio – Esame diretto degli scritti della parte – Rinvio espresso formulato dal difensore in memoria - Nullità della sentenza – Esclusione

È rispettosa dell’obbligo sancito dall’art. 73, comma 3, c.p.a. la sentenza che abbia pronunciato su una eccezione (nella specie, di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva) sollevata in una relazione dell'amministrazione allorquando sia stata fatta propria ritualmente (ovvero con richiamo puntuale al documento che la contiene) dal difensore titolare dello ius postulandi. (1)


Consiglio di Stato, sezione II, 18 novembre 2025, n. 9012 - Pres. Taormina, Est. Filippini
 

Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Questione rilevata d'ufficio – Esame diretto degli scritti della parte - Nullità della sentenza – Appello – Annullamento con rinvio

 

Va annullata, con rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell'articolo 105, comma 1, c.p.a., la sentenza che abbia dichiarato l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, senza sollecitare sul punto il necessario contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., anche nel caso in cui l'eccezione sia contenuta in una relazione dell'amministrazione ma non sia stata fatta propria ritualmente dal difensore titolare dello ius postulandi. (1)


Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Domande ed eccezioni contenute in scritti di parte – Rilievo d'ufficio – Esclusione

 

Le domande ed eccezioni (nella specie, di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva) che siano contenute in uno scritto di parte diretto al patrocinatore, e non siano da quest’ultimo sottoposte al giudice, non possono ritenersi ritualmente introdotte nel giudizio, con la conseguenza che, laddove effettivamente considerate dal giudice, esse devono considerarsi come rilevate ex officio. (3)

 


(1) Non risultano precedenti negli esatti termini. Conformi le coeve decisioni della medesima sezione nn. 9861 e 9860 del 12 dicembre 2025. Sulla necessità che sia il difensore munito dello ius postulandi a introdurre in giudizio questioni ed eccezioni in rito, la decisione in rassegna è coerente con Cons. Stato, sez. II, nn. 9012 e 9011 del 18 novembre 2025 di cui costituisce logico corollario.

(2) Conformi: negli esatti termini, Cons. Stato, sez. II, 18 novembre 2025, n. 9011; in parte, sulla violazione dell'art. 73, comma 3, c.p.a. e la conseguente rimessione al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 105 c.p.a.: Cons. Stato, Ad. plen. 10 luglio 2025, n. 10 (oggetto della News UM n. 69 del 2025); Ad. plen. 20 novembre 2024, n. 16 in Foro it., 2025, III, 133 nonché oggetto della News UM n. 118 del 2024); sez. III, 26 aprile 2022, n. 3124; sez. VI, 30 gennaio 2020, n. 757; 1 aprile 2019, n. 2151; Ad. plen., 5 settembre 2018, n. 14 (in Foro it., 2018, III, 545, nonché oggetto della News US n. 40/2018).

(3) Non risultano precedenti negli esatti termini.


Anno di pubblicazione:

2025

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, PROCESSO amministrativo

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri