Alla Corte di giustizia UE la questione interpretativa circa la compatibilità con il diritto UE della disciplina della fase preliminare del project financing ad iniziativa privata
Alla Corte di giustizia UE la questione interpretativa circa la compatibilità con il diritto UE della disciplina della fase preliminare del project financing ad iniziativa privata
Alla Corte di giustizia UE la questione interpretativa circa la compatibilità con il diritto UE della disciplina della fase preliminare del project financing ad iniziativa privata
Unione Europea – Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE – Organizzazione amministrativa - Partenariato pubblico privato – Concessioni amministrative - Concessioni di beni e servizi –– Finanza di progetto – Fase preliminare – Disciplina – Compatibilità con il diritto UE
È rimessa alla Corte di giustizia UE la seguente questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE: “se l’art. 183, comma 15, del d.lgs. n. 50 del 2016 è contrario al diritto UE e in particolare ai principi di pubblicità, imparzialità e non discriminazione contenuti sia nel Trattato che nei principi UE, propri di tutte le procedure comparative, laddove interpretato così da consentire trattamenti discriminatori in una procedura di attribuzione del diritto di prelazione, senza predefinizione dei criteri e comunque senza comunicazione dei medesimi a tutti i concorrenti ma solo ad alcuni di essi, quanto meno al decorso dei tre mesi di urgenza previsti da tale articolo” (1).
(1) Il Consiglio di Stato, pur essendo dell’avviso che la norma nazionale di cui all’art. 183, comma 15, del d.lgs. n. 50 del 2016 non violi il diritto UE, e in particolare i principi di pubblicità, imparzialità e non discriminazione contenuti sia nel Trattato che nei principi UE, ritiene che non sussistano i presupposti per derogare all’obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267, comma 3, TFUE. Il Consiglio di Stato ha evidenziato che il profilo di marginale criticità sistematica potrebbe, a tutto concedere, essere ravvisato nel fatto che il procedimento di valutazione della fattibilità della proposta si è protratto oltre il termine di tre mesi, qualificato come perentorio dallo stesso art. 183, comma 15, del d.lgs. n. 50 del 2016, bene intendendosi che detto termine è posto a garanzia e dunque in favore del soggetto presentatore della proposta, e non potendosi dunque postulare che il suo inutile decorso determini la decadenza della proposta stessa.
Anno di pubblicazione:
2023
Materia:
UNIONE Europea, RINVIO pregiudiziale alla Corte di giustizia UE
UNIONE Europea
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri