Divieto di rientro in ruolo con funzioni giurisdizionali per i magistrati che hanno ricoperto cariche elettive

Divieto di rientro in ruolo con funzioni giurisdizionali per i magistrati che hanno ricoperto cariche elettive


Ordinamento giudiziario – Magistrati – Elezioni – Elezioni politiche – Elezioni amministrative – Rientro in ruolo con funzioni giurisdizionali – Ambito di applicazione – Irretroattività – Accettazione della candidatura

 

L'articolo 19 della legge 17 giugno 2022, n. 71, che vieta ai magistrati il rientro in ruolo con funzioni giurisdizionali dopo aver ricoperto cariche politiche (nella specie, di consigliere comunale), si applica alle cariche assunte dopo l'entrata in vigore della legge. Ai fini temporali, il momento rilevante non è la data dalla proclamazione alla carica, ma quella della accettazione della candidatura, in base al principio di irretroattività e a tutela del legittimo affidamento del magistrato. (1).


In motivazione la sezione ha chiarito che: i) l’assunzione dell’incarico politico-amministrativo di consigliere comunale (nella specie, quale sindaco non eletto), benché formalmente proclamata dopo l’entrata in vigore della legge-delega per la riforma dell’ordinamento giudiziario, costituisce l’esito di un procedimento elettorale unitario, le cui fasi sono strettamente connesse e che non può essere inciso da norme sopravvenute idonee ad alterare il regolare svolgimento della competizione, condizionando le scelte dei candidati degli elettori; ii) la scelta circa l’accettazione della candidatura è evidentemente orientata anche dalla valutazione delle conseguenze sulla sfera professionale del soggetto interessato, al quale deve essere riservata la piena libertà di esprimere la propria opzione.


(1) Non risultano precedenti negli esatti termini


Anno di pubblicazione:

Materia:

ORDINAMENTO giudiziario, MAGISTRATI (in genere)

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri