Conseguenze dell’indicazione, nell’atto di costituzione in appello, di un difensore non abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori
Conseguenze dell’indicazione, nell’atto di costituzione in appello, di un difensore non abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori
Conseguenze dell’indicazione, nell’atto di costituzione in appello, di un difensore non abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori
Avvocato – Appello – Abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni superiori – Difetto – Conseguenze
L’indicazione, nell’atto di costituzione nel giudizio di appello, di un difensore non abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, a prescindere dalla sottoscrizione o meno di atti processuali, comporta ex se in capo a quest’ultimo l’assunzione dello status di difensore costituito nel relativo giudizio, con la conseguente astratta titolarità di una serie di prerogative processuali, tra cui l’accesso al PAT. Ove definitivamente accertato nelle competenti sedi amministrative, il difetto di abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni superiori porrebbe il tema della liceità - per plurimi profili, non solo disciplinari - delle condotte poste in essere (vuoi da parte del difensore indicato, in caso di sua consapevolezza; vuoi comunque di quello che ha sottoscritto l’atto processuale, in ogni caso; ovvero di entrambi, se ambo consapevoli). (1).
(1) Conformi: C.g.a., sez. giur., ordinanza 27 novembre 2025, n. 373; 18 novembre 2025, n. 925; ordinanza 10 settembre 2025, n. 296, 8 settembre 2025, n. 277; 3 marzo 2025, n. 152.
Anno di pubblicazione:
2025
Materia:
AVVOCATO
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri