Obbligo di identificazione de visu delle persone alloggiate a carico del gestore di strutture ricettive
Obbligo di identificazione de visu delle persone alloggiate a carico del gestore di strutture ricettive
Obbligo di identificazione de visu delle persone alloggiate a carico del gestore di strutture ricettive
Pubblica sicurezza – Albergo, pensione, locanda – Strutture ricettive – Gestori – Identificazione de visu – Persone alloggiate – Obbligo – Meccanismi.
Ai sensi dell’art. 109, commi 1 e 3, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, il gestore di strutture ricettive deve verificare de visu la corrispondenza delle generalità delle persone alloggiate con quelle attestate nei documenti di identità, quantomeno con riguardo alla fotografia effigiata nel documento. (1).
In motivazione, osserva la sezione che il riscontro va effettuato di presenza, in quanto il gestore deve accertare e successivamente comunicare alla questura territorialmente competente la presenza, nella struttura ricettiva in una certa data, della persona con le sue generalità, non essendo satisfattiva la prassi del “check in da remoto”. L’identificazione de qua può essere effettuata mediante appositi dispositivi di videocollegamento predisposti dal gestore all’ingresso della struttura purché idonei ad accertare, hic et nunc, l’effettiva corrispondenza tra ospite e titolare del documento di identità, esibito o trasmesso con altro canale telematico all’atto dell’accesso alla struttura (spioncino digitale o QR code che faccia un fermo immagine).
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
Anno di pubblicazione:
2025
Materia:
PUBBLICA sicurezza
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri