CILA “superbonus”: l’irregolarità di parti dell’immobile non interessate dall’intervento non preclude la spettanza del beneficio

CILA “superbonus”: l’irregolarità di parti dell’immobile non interessate dall’intervento non preclude la spettanza del beneficio


Edilizia e urbanistica – CILAS – Stato legittimo immobile – Esclusione

La presentazione della CILA “superbonus”, in base all’art. 119, comma 13-ter, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. in l. 17 luglio 2020, n. 77, non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Ne consegue che eventuali irregolarità riferite a parti dell’immobile non interessate dagli interventi di efficientamento energetico, riduzione del rischio sismico e abbattimento di barriere architettoniche non possono precludere la spettanza del beneficio, dovendosi riconoscere l’autonomia strutturale e funzionale della CILA “superbonus” rispetto al procedimento di accertamento della legittimità edilizia. (1).

(1) Difformi: T.a.r. per la Campania, sez. II, 5 novembre 2024, n. 5934 (riformata dalla sentenza in massima) secondo cui "il venir meno dell’obbligo di asseverazione dello stato legittimo dell’immobile riflette l’esigenza di semplificazione dell’iter amministrativo, ma non comporta l’irrilevanza degli abusi edilizi eventualmente sussistenti. In particolare, è stato osservato che il principio generale anzi citato impone la necessità che anche gli interventi soggetti a CILAS siano soggetti alle medesime regole generali, in base alle quali gli interventi edilizi possono essere realizzati solo se afferenti ad immobili non abusivi."; T.a.r. per il Lazio, sez. II-quater, 7 dicembre 2023, n. 18390.


Anno di pubblicazione:

2025

Materia:

EDILIZIA e urbanistica, SCIA

EDILIZIA e urbanistica, CILAS

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri