Aspetti di concreta operatività in tema di project financing

Aspetti di concreta operatività in tema di project financing


Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di servizi – Finanza di progetto – Promotore – Posizione di vantaggio

 

La selezione del promotore crea, per il soggetto prescelto, una posizione di vantaggio certa e non meramente eventuale, atteso che il suo progetto è posto a base della successiva gara e che, ove anche nella gara vengano selezionati progetti migliori di quello del promotore, quest'ultimo ha un diritto potestativo di rendersi aggiudicatario, adeguando la propria proposta a quella migliore, o in caso contrario di ricevere il rimborso forfetario delle spese sostenute per la presentazione della proposta. (1).



 

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di servizi – Finanza di progetto – Potere di ritiro

 

Il potere di ritiro di atti non definitivi deve essere ricondotto nella fisiologia dialettica procedimentale, oltre che nel potere di direzione del procedimento riconosciuto, in via generale, dall’art. 6 della l. n. 241 del 1990 alla pubblica amministrazione; in particolare, la peculiare natura giuridica del bando di gara e degli atti endoprocedimentali della procedura ad evidenza pubblica non consentono di applicare la disciplina dettata dagli artt. 21-quinquies e 21-novies della l. n. 241 del 1990 in tema di revoca e annullamento d’ufficio, così da non richiedersi un raffronto tra l’interesse pubblico e quello privato sacrificato, non essendo prospettabile alcun affidamento del destinatario. (2).
 

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di servizi – Finanza di progetto – Promotore – Affidamento

 

Il promotore non può vantare un affidamento qualificato alla prosecuzione della procedura, attesa la discrezionalità di cui dispone l’amministrazione in merito alla decisione di avviare o meno la seconda fase; allo stesso modo, l’aspettativa ad ottenere l’anelato bene della vita risulta soccombente allorquando l’ente procedente decida di “ritirare” gli atti endoprocedimentali facenti parte della seconda fase che sia stata avviata ma che non sia ancora giunta al momento dell’aggiudicazione, la cui adozione funge da discrimen temporale affinché il potere di ritiro debba trasformarsi in potere di autotutela decisoria, da sottoporre alla cornice normativa degli artt. 21-quinques e 21-nonies della l. n. 241 del 1990. (3).

 

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di servizi – Finanza di progetto – Clausole del bando di gara – Stretta interpretazione – Significato letterale

 

In materia di procedure ad evidenza pubblica le clausole poste dal bando di gara sono da considerarsi di stretta interpretazione, dovendosi dare esclusiva prevalenza alle espressioni letterali in esse contenute e restando preclusa ogni forma di estensione analogica diretta ad evidenziare significati impliciti, che rischierebbe di vulnerare l’affidamento dei partecipanti, la par condicio dei concorrenti e l’esigenza della più ampia partecipazione. (4).
 

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di servizi – Finanza di progetto – Responsabilità precontrattuale – Buona fede

 

Nel caso di mancata conclusione del procedimento di project financing sussiste la responsabilità precontrattuale dell'amministrazione che, pur non adottando provvedimenti illegittimi, tenga un comportamento non ispirato al canone di correttezza e buona fede e, perciò, lesivo delle legittime aspettative ingenerate nel contraente privato ovvero della ragionevole convinzione circa il buon esito delle trattative. Per l'utile attivazione del rimedio risarcitorio occorre che il privato danneggiato dimostri che l’oggettiva violazione dei doveri di correttezza sia soggettivamente imputabile all'Amministrazione, in termini di colpa o dolo. (5).



 

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di servizi – Finanza di progetto – Indennizzo – Ristoro delle spese

 

Nel procedimento di project financing l'indizione della gara e l'aggiudicazione della stessa costituiscono condizioni cumulative indefettibili ai fini del riconoscimento del diritto al ristoro delle spese sostenute dal soggetto prescelto nella fase iniziale di scelta del promotore, nella forma di indennizzo ex art. 21-quinques della l. n. 241 del 1990. (6).




(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 9 ottobre 2023, n. 8766

(2) Conformi: T.a.r. per la Campania, Salerno, sez. II, 30 ottobre 2025, n. 1762; Cons. Stato, sez. VII, 19 dicembre 2024, n. 10220; sez. III, 31 marzo 2021, n. 2707; sez. V, 20 agosto 2013, n. 4183;  sez. VII, 19 dicembre 2024, n. 10220;  sez. V, 20 aprile 2012, n. 2338.

(3) Non risultano precedenti negli esatti termini
(4) Non risultano precedenti negli esatti termini
(5) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 12 agosto 2021, n. 5870; sez. II, 12 novembre 2020, n. 6945; Ad. plen., 4 maggio 2018, n. 5 (oggetto della News n. 95 del 2018).

(6) Conformi: T.a.r. per la Sicilia, sez. I, 11 luglio 2024, n. 2202.

 


Anno di pubblicazione:

2025

Materia:

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, APPALTO di lavori

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, APPALTO di servizi

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, APPALTO di forniture

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri