La difformità urbanistica non osta alla formazione del silenzio assenso
La difformità urbanistica non osta alla formazione del silenzio assenso
Edilizia e urbanistica – Permesso di costruire – Sicilia – Silenzio assenso – Mancata conformità urbanistica – Non osta.
In base all’art. 20 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, applicabile in Sicilia ai sensi dell’art. 1, comma 1, della l.reg Sicilia 10 agosto 2016, n. 16, le uniche cause ostative alla formazione del silenzio assenso sull’istanza di rilascio del titolo edilizio nelle fattispecie ordinarie sono rappresentate dalla presenza di vincoli, a partire da quelli in materia ambientale, in relazione ai quali la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto l’operatività del principio di necessità di pronuncia esplicita. Pertanto, l’eventuale mancata conformità urbanistica dell’intervento oggetto dell’istanza non impedisce la formazione del silenzio assenso che, in assenza di vincoli, è subordinata al solo requisito temporale. (1).
In motivazione, il Collegio ha evidenziato come l’art. 20, comma 8, secondo capoverso, del d.P.R. n. 380/2001, obblighi lo Sportello Unico per l’edilizia a rilasciare l’attestazione di intervenuta formazione del silenzio sulla base del solo «decorso dei termini del procedimento», analogamente a quanto previsto dall’art. 20, comma 2-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241. Dopo aver ricostruito in prospettiva diacronica l’evoluzione del quadro normativo, nazionale e regionale, in materia di silenzio assenso, il Collegio ha evidenziato come la relativa disciplina persegua obiettivi di semplificazione (unitamente alle altre misure approntate dalla disciplina statale e regionale volte a consentire la celere definizione dei procedimenti, tra cui la previsione dello sportello unico per l’edilizia di cui all’art. 5, d.P.R. n. 380/2001, nonché la previsione della immediata definizione dei procedimenti con provvedimenti in forma semplificata in caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda), costituendo un rimedio a disposizione dei privati a fronte dell’inerzia dell’amministrazione che, con il decorso del termine procedimentale, perde il potere (primario) di provvedere, salvo l’esercizio del potere di autotutela. Una lettura restrittiva di tale disciplina, tesa ad escludere la formazione del silenzio assenso nel caso di mancata conformità alle norme urbanistiche del provvedimento richiesto, ne comporterebbe una dequotazione. Il Collegio ha quindi richiamato la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 262/1997 e n. 169/1994) in base alla quale non è preclusa al legislatore l’attribuzione di valenza provvedimentale al mero decorso del tempo nel contesto della fase di abilitazione ai lavori edilizi. Rimane ferma la necessità di una precisa individuazione dell’unità organizzativa e del soggetto responsabile, al fine di evitare differenze, sotto il profilo della responsabilità, tra silenzio assenso e provvedimento esplicito, che rimane comunque la modalità ‘ordinaria’ di svolgimento dell’azione amministrativa.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 7 novembre 2025, n. 8673; sez. IV, 18 settembre 2025, n. 7363; sez. VI, 8 luglio 2022, n. 5746; C.g.a., sez. giur., 22 aprile 2025, n. 334; 22 luglio 2024, n. 571.
Anno di pubblicazione:
2025
Materia:
EDILIZIA e urbanistica, PERMESSO di costruire
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri