Sull'accesso documentale e l'accesso civico relativamente agli atti inerenti il rapporto di lavoro con una società in house
Sull'accesso documentale e l'accesso civico relativamente agli atti inerenti il rapporto di lavoro con una società in house
Sull'accesso documentale e l'accesso civico relativamente agli atti inerenti il rapporto di lavoro con una società in house
Società, intermediazione finanziaria – Società in house – Natura
La società in house, pur costituendo una longa manus dell’amministrazione controllante sul piano organizzativo, è una vera e propria società di natura privata, dotata di una sua autonoma soggettività giuridica rispetto all’ente pubblico socio, con conseguente assoggettamento alle regole di diritto comune in campo societario, ex art. 1, comma 3, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175; ha quindi carattere privatistico sul piano dello status generale, venendo considerata ente pubblico solo in quei settori in cui vi sia una norma espressa ed eccezionale di equiparazione ai soggetti pubblici. (1).
Società, intermediazione finanziaria – Società in house – Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Rapporto di lavoro
La richiesta di accesso agli atti relativa a un accordo conciliativo sindacale stipulato da una società in house è un’istanza rivolta a un soggetto di diritto privato, sottratto pertanto alla disciplina sull’accesso agli atti di cui all’art. 22 e ss., l. 7 agosto 1990, n. 241, in virtù dell’assenza del requisito della soggettività pubblica e della conseguente non configurabilità di un “documento amministrativo” ex art. 22, co. 1, lett. d), l. n. 241 del 1990, afferendo il documento all’attività, tout court privatistica e avulsa dai profili di pubblico interesse, di gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti con la società in house. (2).
La sentenza richiama in motivazione Cass. civ., sez. lavoro, 26 ottobre 2017, n. 25472, quanto alla natura dell'accordo conciliativo come atto di natura negoziale, stipulato tra lavoratore e datore di lavoro che si caratterizza, strutturalmente, per il necessario intervento del giudice e, funzionalmente, per l’effetto processuale di chiusura del giudizio nel quale interviene, oltre che per gli effetti sostanziali derivanti dal negozio giuridico contestualmente stipulato tra le parti.
Società, intermediazione finanziaria – Società in house – Atto amministrativo – Accesso civico – Configurabilità
In presenza di una richiesta di accesso agli atti relativa a un accordo conciliativo sindacale stipulato da una società in house non è configurabile il c.d. accesso civico generalizzato di cui all’art. 5 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 , esperibile nei confronti degli enti di diritto privato alla condizione che esercitino funzioni amministrative o attività di pubblico interesse, non ricorrendo l’esigenza, declamata dalla norma, di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. (3).
Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Accesso civico – Presupposti
Presupposto imprescindibile di ammissibilità dell’istanza di accesso civico è la sua vocazione “generale”, che lo differenzia dall’accesso documentale, proteso alla tutela di interessi conchiusi entro la sfera giuridica del soggetto richiedente; lo stesso non è pertanto configurabile a fronte di un'istanza motivata da un interesse conoscitivo sganciato dalle finalità tipiche dell’accesso civico generalizzato, sostanziantisi nell’arricchimento della dinamica democratica e partecipativa dei cittadini all’esercizio del potere pubblico e nella garanzia del buon andamento. (4).
Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Accesso civico – Dati personali – Controinteresse – Bilanciamento
Nell'ipotesi in cui l'istanza di accesso civico involga dati personali, vertendosi su una delle eccezioni relative contenute nei commi 1 e 2 dell’art. 5-bis),del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, è rimesso all’Amministrazione il compito di effettuare un proporzionato e adeguato bilanciamento tra l’interesse pubblico alla conoscibilità e il danno all’interesse-limite alla riservatezza, secondo il criterio del c.d. harm test; in presenza di accesso civico il contemperamento tra gli interessi in gioco deve essere condotto con ancor maggior rigore, trattandosi di accesso “massivo”, per cui, in presenza di controinteressi rilevanti (cd. interessi limite), deve aversi riguardo alla massimizzazione della tutela della segretezza in danno della trasparenza. (5).
(1) Conformi: Quanto all'assoggettabilità in via generale alle regole di diritto comune, salvo espresse deroghe: T.a.r. per il Lazio, sez. III-ter, 17 ottobre 2022, n. 13186; Cass. civ., sez. un., ord. 27 dicembre 2017, n. 30978 in tema di devoluzione al g.o. e non alla Corte dei conti delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori; Cass. civ., sez. un., ord. 14 settembre 2017, n. 21299 e ord. 1 dicembre 2016, n. 24591 in tema di devoluzione al g.o. delle controversie relative alla nomina e revoca degli amministratori e sindaci della società in house.
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
(3) Non risultano precedenti negli esatti termini
(4) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 7 luglio 2023, n.6649; sez. III, 21 marzo 2022, n. 2019; sez. VI, 13 agosto 2019, n. 5702.
(5) Conformi: Quanto al bilanciamento in presenza di controinteressi limite: Cons. Stato, sez. V, 4 settembre 2025, n. 7201; 4 aprile 2025, n. 2922; sez. III, 3 novembre 2022, n. 9567.
Anno di pubblicazione:
2025
Materia:
ATTO amministrativo, ACCESSO ai documenti
ATTO amministrativo
SOCIETÀ, intermediazione finanziaria, SOCIETÀ in house
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri