Proposta di accordo urbanistico in Sicilia e conferenza di servizi istruttoria: profili procedimentali e aspetti sostanziali

Proposta di accordo urbanistico in Sicilia e conferenza di servizi istruttoria: profili procedimentali e aspetti sostanziali


Atto amministrativo – Conferenza di servizi – Parere endoprocedimentale – Determinazione conclusiva – Inosservanza dei termini – Conseguenze

 

Nell’ambito della conferenza di servizi istruttoria, le conseguenze di legge circa il mancato rispetto dei termini (ossia la formazione del silenzio assenso e l’inefficacia degli atti adottati dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 14-bis, comma 2, lettera c), legge 7 agosto 1990, n. 241) pertengono ai pareri endoprocedimentali. Diversamente, la determinazione finale è adottabile anche dopo il decorso del termine di conclusione del procedimento, in quanto l’amministrazione procedente non perde, alla scadenza, il potere di provvedere, specie ove oggetto della conferenza sia la proposta di un accordo urbanistico, per definizione non coercibile né perfezionabile tramite silenzio-assenso. Pertanto, l’atto finale di esito negativo intervenuto dopo la scadenza dei termini non è per ciò solo illegittimo o inefficace, non dovendosi confondere la decisione finale con i pareri endoprocedimentali. (1).


In motivazione, la sezione ha precisato che, il decorso del termine per l’adozione della determinazione conclusiva non è, tuttavia, privo di effetti, abilitando la parte interessata ad attivare i rimedi avverso il silenzio, eventualmente dimostrando l’insorgenza di un danno da ritardo, e impedendo all’amministrazione procedente, per converso, di tenere conto degli apporti endoprocedimentali tardivi, in quanto “inefficaci”.

 

Edilizia e urbanistica – Accordo urbanistico – Presupposti – Valore urbanistico aggiunto

 

L’accordo urbanistico di cui all’art. 32, l.reg. Sicilia 13 agosto 2020, n. 19, finalizzato a “facilitare” l'attuazione di interventi già previsti nel piano comunale o in un piano attuativo oppure da prevedere in sede di approvazione dell'accordo, rappresenta una modalità alternativa di esercizio delle competenze amministrative che, pur tenendo conto dell’interesse del “contraente” privato e degli altri interessi coinvolti, deve essere giustificato dal perseguimento dell’interesse pubblico, il quale non solo permea la disciplina, ma costituisce la stessa causa dell’accordo. Quest’ultimo, pertanto, deve recare un “valore urbanistico aggiunto”, che deve essere chiaro ed esplicitato nella motivazione, e non può essere compulsato laddove l’amministrazione ritenga che l’interesse pubblico ad essa demandato sia meglio perseguibile mediante strumenti ordinari. (2).


Il collegio ha pertanto ritenuto legittimo l’atto finale, emesso dall’amministrazione procedente all’esito di una conferenza di servizi attivata su proposta progettuale del privato di accordo urbanistico, motivato con il mancato riconoscimento di un valore urbanistico aggiunto nell’attuale “definizione del progetto, articolato in due tronconi, uno di pronta realizzazione ed uno soggetto a condizioni sottoposte ad alea, [che] permette di realizzare l’interesse pubblico in misura soltanto parziale, non avendosi certezza sull’intera opera”; realizzabilità nemmeno provata in giudizio dal ricorrente.
sulla incoercibilità dell’accordo urbanistico, per la T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. V, 30 aprile 2025, n. 1435.


(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 22 luglio 2025, n. 6502; sez. II, 16 dicembre 2021, n. 8383.


Anno di pubblicazione:

2025

Materia:

EDILIZIA e urbanistica

ATTO amministrativo, CONFERENZA di servizi

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri