Banca d’Italia: sulla sospensione cautelare dal servizio e sulla destituzione del dipendente per violazione del segreto d’ufficio
Banca d’Italia: sulla sospensione cautelare dal servizio e sulla destituzione del dipendente per violazione del segreto d’ufficio
Banca d’Italia: sulla sospensione cautelare dal servizio e sulla destituzione del dipendente per violazione del segreto d’ufficio
Impiegato dello Stato e pubblico in genere – Sanzioni disciplinari – Sospensione cautelare – Natura – Competenza
La sospensione cautelare dal servizio non integra la fattispecie della misura disciplinare, mentre costituisce atto di ordinaria amministrazione, poiché ha un assetto provvisorio e strumentale ed è finalizzata a gestire il rapporto di lavoro in attesa della conclusione del procedimento disciplinare, con la conseguenza che essa non richiede la competenza prevista per le misure disciplinari. (1).
Impiegato dello Stato e pubblico in genere – Sanzioni disciplinari – Sospensione cautelare – Discrezionalità
La scelta di sospendere in via cautelare il dipendente in pendenza di procedimento disciplinare è ascritta alle valutazioni discrezionali dell'amministrazione e la possibilità di una soluzione alternativa, ove pure ipotizzabile, non dà luogo a soluzioni obbligate. (2).
Impiegato dello Stato e pubblico in genere – Whistleblowing – Sanzioni disciplinari – Destituzione – Violazione segreto d’ufficio – Condizioni
È legittima la sanzione disciplinare della destituzione del dipendente adottata dalla Banca d’Italia per violazione del segreto d’ufficio consistente nell’aver reso disponibili, alla redazione di un programma televisivo, informazioni, documenti e registrazioni relativi all’attività di vigilanza svolta dalla Banca d’Italia, non operando la tutela ex art. 54-bis del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 quando non sia segnalato concretamente e chiaramente alcun illecito, non risultando perciò le esigenze di tutela dell’integrità dell’amministrazione di cui il whistleblower, nello spirito della legge, si fa portatore. (3).
Il principio di cui in massima è stato affermato dalla Sezione in relazione alla attività di vigilanza della Banca d’Italia sulla cd. «truffa dei diamanti», che aveva investito la Banca Monte dei Paschi di Siena nel 2016 a seguito di un esposto anonimo con cui era segnalata la promozione, da parte di detto istituto, dell’acquisto di diamanti presso la propria clientela, commercializzati da DPI (Diamond Private Investment) sulla base, non delle quotazioni ufficiali, ma di un listino prezzi predisposto dalla stessa DPI. In ragione di ciò, Banca d’Italia aveva irrogato all’istituto bancario una sanzione di circa euro 1.300.000, per violazione delle disposizioni in materia di obblighi di verifica della clientela, senza avviare alcuna procedura nei confronti del management, e trasmettendo poi gli atti, per competenza, alla Banca centrale europea.
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
(3) Non risultano precedenti negli esatti termini
Anno di pubblicazione:
2025
Materia:
IMPIEGATO dello Stato e pubblico in genere, SANZIONI disciplinari
IMPIEGATO dello Stato e pubblico in genere, WHISTLEBLOWING
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri