Sul sostegno scolastico in favore di alunni con disabilità
Sul sostegno scolastico in favore di alunni con disabilità
Istruzione pubblica – Alunno disabile – Diritto finanziariamente condizionato – Esclusione
Il diritto all’assegnazione dell’insegnante di sostegno per gli alunni con disabilità, nella misura stabilita dal piano educativo individualizzato in relazione alla patologia e alle risultanze del gruppo di lavoro operativo, è un diritto non finanziariamente condizionato, in quanto è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione. (1).
Istruzione pubblica – Alunno disabile – Obbligo di copertura finanziaria – Esclusione
Nell’attuazione del diritto degli alunni con disabilità all’assegnazione di un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla propria patologia, il giudice non è vincolato al principio dell'obbligo della copertura finanziaria delle spese espresso nell'art. 81 Cost., mentre il legislatore è chiamato a predisporre gli strumenti anche finanziari necessari alla sua effettiva realizzazione. L’effettiva fruibilità del nucleo indefettibile dei diritti delle persone con disabilità non può dipendere da scelte finanziarie che il legislatore compie con previsioni che lasciano incerta nell’an e nel quantum la misura della contribuzione. (2).
Istruzione pubblica – Alunno Disabile – Assegnazione – Criteri
L'assegnazione degli insegnanti di sostegno agli alunni con disabilità, a copertura integrale dei fabbisogni non può mai essere negata sulla base di carenze organizzative o degli organici di diritto o di fatto dei docenti in forza all’istituto scolastico, o sulla base di una istruttoria carente o di una motivazione non esplicita e coerente con le risultanze dell’istruttoria e può essere limitata solo laddove l’amministrazione, sulla base della normativa vigente, fornisca elementi sufficienti a ritenere la correttezza del suo operato e riesca a motivare adeguatamente in ordine alle scelte compiute. (3).
Istruzione pubblica – Alunno disabile – Posti in deroga
Il dirigente scolastico, in tempo utile per l'ordinario avvio dell'anno scolastico, è tenuto a trasmettere, sulla base del piano educativo individualizzato, la richiesta complessiva delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche agli enti preposti, i quali, relativamente all'assegnazione di dette misure, attribuiscono le risorse complessive secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (posti in deroga). (4).
Istruzione pubblica – Alunno disabile – Dirigente scolastico – Mancata richiesta di posti in deroga – Responsabilità contabile
In materia di assegnazione degli insegnanti di sostegno agli alunni con disabilità, incorre in violazione di legge e possibile responsabilità per danno erariale (per effetto della condanna dell’amministrazione scolastica alle spese processuali o al risarcimento del danno), il dirigente scolastico che ometta di attivarsi per la richiesta dei posti in deroga all’ufficio scolastico regionale provinciale. (5).
Istruzione pubblica – Alunno disabile – Dirigente scolastico – Responsabilità contabile – Quantificazione delle ore di sostegno in assenza di piano educativo individualizzato
In materia di assegnazione degli insegnanti di sostegno agli alunni con disabilità, incorre in violazione di legge e possibile responsabilità per danno erariale (per effetto della condanna dell’amministrazione scolastica alle spese processuali o al risarcimento del danno), il dirigente scolastico che risponda alla istanza della famiglia quantificando egli stesso le ore di sostegno in mancanza del piano educativo individualizzato. (6).
Istruzione pubblica – Alunno disabile – Dirigente scolastico – Mancata redazione del piano educativo individualizzato – Responsabilità contabile
In materia di assegnazione degli insegnanti di sostegno agli alunni con disabilità, incorre in violazione di legge e possibile responsabilità per danno erariale (per effetto della condanna dell’amministrazione scolastica alle spese processuali o al risarcimento del danno), il dirigente scolastico che avalli la redazione di un piano educativo individualizzato che assegni all’alunno con disabilità un numero di ore di sostegno corrispondenti a quelle quantificate a inizio anno scolastico senza la redazione del piano educativo individualizzato ma ritenendo, contraddittoriamente, che tali ore non siano sufficienti a consentire il regolare espletamento dell’attività didattica in favore dell’alunno con disabilità. (7).
(1) Conformi: Corte costituzionale, 26 febbraio 2010, n. 80 (in Foro it., 2010, I, 1066); 16 dicembre 2016, n. 275 (in Foro it., 2017, I, 2591); T.a.r. per la Campania, sez. II, 11 novembre 2025, n. 7379; 7 novembre 2025, n. 7195.
(2) Conformi: T.a.r. per la Campania, sez. II, 11 novembre 2025, n. 7379; 7 novembre 2025, n. 7195.
(3) Conformi: T.a.r. per la Campania, sez. II, 11 novembre 2025, n. 7379; 10 novembre 2025, n. 7315; 7 novembre 2025, n. 7195.
(4) Conformi: T.a.r. per la Campania, sez. II, 11 novembre 2025, n. 7379; 10 novembre 2025, n. 7315; 7 novembre 2025, n. 7195.
(5) Conformi: T.a.r. per la Campania, sez. II, 11 novembre 2025, n. 7379; 10 novembre 2025, n. 7315; 7 novembre 2025, n. 7195; sez. IV, 2 dicembre 2019 n. 5668.
(6) Conformi: T.a.r. per la Campania, sez. II, 10 novembre 2025, n. 7299 e n. 7286.
(7) Conformi: T.a.r. per la Campania, sez. II, 10 novembre 2025, n. 7299 e n. 7286.
Anno di pubblicazione:
2025
Materia:
ISTRUZIONE pubblica
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri