Sui concorsi per i dirigenti dell'Autorità nazionale anticorruzione

Sui concorsi per i dirigenti dell'Autorità nazionale anticorruzione


Autorità amministrative indipendenti – Autorità nazionale anticorruzione – Concorso a pubblico impiego – Dirigenti – Titolo di studio

 

È legittima la scelta dell’ANAC di indire un concorso per dirigenti con profilo giuridico-amministrativo in possesso della sola laurea specialistica (o equiparata) in giurisprudenza o scienze politiche adottata sul presupposto che il reclutamento di dirigenti che hanno maggiore familiarità con l’applicazione e l’interpretazione dei testi normativi ovvero con l’analisi delle interazioni tra fenomeni politici, sociali e giuridici (nel caso dei laureati in scienze politiche) possa ridurre «il rischio di contenziosi», soprattutto a seguito del radicale mutamento del quadro normativo in materia di contratti pubblici operato dal d.lgs. 36/2023. (1).



 

Autorità amministrative indipendenti – Autorità nazionale anticorruzione – Concorso a pubblico impiego – Scelta profili – Potere di macro–organizzazione – Attenuazione obbligo di motivazione

 

La scelta a monte dei profili professionali, anche dirigenziali, occorrenti all’amministrazione per ottimizzare l’efficienza degli apparati burocratici chiamati a svolgere le attività gestionali funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali ricade nell’area della macro-organizzazione, cioè nel potere di stabilire «le linee fondamentali di organizzazione degli uffici» ai sensi dell’art. 2, c. 1, d.lgs. 165/2001, perché diretta a definire la fisionomia delle strutture organizzative e, quindi, a ben vedere, il modo di essere dell’organizzazione. In relazione a tali principi va commisurato il quantum di motivazione esigibile, che deve ritenersi imposto all’amministrazione in funzione dell'esigenza di esplicitare congruità e non irragionevolezza delle scelte operate e dei modelli organizzatori adottati.  (2).


Con la sentenza in rassegna, il T.a.r. per il Lazio ha respinto il ricorso proposto da alcuni funzionari dell’ANAC, interessati a partecipare ad un concorso pubblico per dirigenti nella medesima Autorità, riservato, però, ai soli laureati in giurisprudenza o scienze politiche, con conseguente esclusione di candidati in possesso di lauree tecniche o in economia e commercio. Il T.a.r. - disattendendo la tesi secondo cui la scelta dell’Autorità si porrebbe in contrasto con alcune delibere precedentemente assunte dall’organo di indirizzo politico-amministrativo (inizialmente propenso a reclutare dirigenti in possesso di qualsiasi laurea specialistica) e con la vocazione “tecnica” di diversi uffici dirigenziali (destinati ad essere coperti dai dirigenti reclutati con il concorso) - ha affermato che l’evoluzione normativa intervenuta negli ultimi anni nelle materie di competenza dell’Autorità – contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) e whistleblowing (d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24) – giustifichi la variazione del profilo richiesto e che nessun legittimo affidamento possa derivare dalla circolazione della “bozza” di bando allegata agli appunti interni, in quanto solo con la pubblicazione dell’atto l’amministrazione manifesta all’esterno la propria volontà.


(1) Conformi: Cons. Stato, V, 18 ottobre 2012, n. 5351; T.a.r. Venezia, IV, 10 settembre 2024, n. 2134.


Anno di pubblicazione:

2025

Materia:

AUTORITÀ amministrative indipendenti, AUTORITÀ nazionale anticorruzione

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri