Sull’obbligo di provvedere sull’istanza volta ad ottenere l’applicazione della disciplina di cui all’art. 26 del d.l. n. 50 del 2022

Sull’obbligo di provvedere sull’istanza volta ad ottenere l’applicazione della disciplina di cui all’art. 26 del d.l. n. 50 del 2022


Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Revisione prezzi – Procedimento in genere – Silenzio inadempimento


L’amministrazione è tenuta a provvedere sull’istanza con cui il privato chiede la maggiorazione degli importi sul costo dei materiali, ai sensi dell’art. 26 del d.l. n. 50 del 2022; infatti, l’obbligo di provvedere in capo alla pubblica amministrazione sussiste anche al di là di un’espressa disposizione normativa che tipizzi il potere del privato di chiedere l’aggiornamento dei prezzi, come nel caso in esame in cui la disposizione – a differenza di quanto disposto dall’art. 1-septies del d.l. n. 73 del 2021 – non richiede la presentazione di un’apposita istanza (1).

            (1) Non risultano precedenti in tali esatti termini.
 

Nel caso di specie, un’impresa aveva chiesto alla stazione appaltante la maggiorazione degli importi sul costo dei materiali, ai sensi dell’art. 26 del d.l. n. 50 del 2022. A fronte dell’inerzia della p.a., l’impresa aveva adito il giudice amministrativo esercitando l’azione avverso il silenzio, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
Il Collegio ha preliminarmente ritenuto la propria giurisdizione perché la fattispecie disciplinata dall’art. 26 del d.l. n. 50 del 2022 è inquadrabile nelle controversie in materia di revisione dei prezzi negli appalti pubblici di lavori, e dunque rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 co. 1, lett. e) c.p.a. Nel merito, ha accolto il ricorso in base al principio formulato in massima.


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, REVISIONE prezzi

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri