Consorzio ASI e nulla osta all'insediamento di impianti di recupero di rifiuti su area consortile
Consorzio ASI e nulla osta all'insediamento di impianti di recupero di rifiuti su area consortile
Ambiente – Autorizzazione unica, integrata ambientale, alternativi – Provvedimento autorizzatorio unico regionale – Consorzio per l'area di sviluppo industriale – Regione – Potere espropriativo – Ambito di applicazione
La mera proprietà di un terreno ricompreso nel consorzio ASI non è sufficiente ad attribuirne al proprietario la disponibilità al fine di realizzarvi un insediamento produttivo, ma occorre un atto di assegnazione da parte dell’ente consortile che vale a costituire il concessionario/proprietario come titolare delle prerogative che, uti domino, potrebbe esercitare sul bene la pubblica amministrazione per le finalità di pubblico interesse da essa perseguite e alle quali il bene stesso viene asservito. (1).
Espropriazione per pubblico interesse – Dichiarazione di pubblica utilità – Rifiuti – Impianti di recupero – Presupposti
L'art. 208, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 attribuisce all’autorizzazione a realizzare un impianto di recupero rifiuti il valore di dichiarazione di pubblica utilità «ove occorra», e cioè se e in quanto per realizzarlo siano stati debitamente previsti espropri. La norma non intende invece attribuire alla regione il potere di procedere a espropri indiscriminati. (2).
Ambiente – Autorizzazione unica, integrata ambientale, alternativi – Provvedimento autorizzatorio unico regionale – Consorzio per l'area di sviluppo industriale – Atto di assegnazione – Compatibilità con atto di pianificazione – Coerenza con finalità di sviluppo economico dei territori interessati
A fronte della richiesta di assegnazione dell'area consortile, la valutazione che compete al consorzio ASI attiene non solo alla compatibilità dei nuovi investimenti produttivi con l'atto di pianificazione, ma ricomprende anche l’idoneità dei medesimi a perseguire le finalità di sviluppo economico produttivo dei territori interessati, secondo una logica che mira ad assegnare una risorsa scarsa quale è il suolo, ai fini della sua utilizzazione conforme agli indirizzi prefissati, ad un determinato numero di progetti imprenditoriali previamente valutati e graduati. (3).
Atto amministrativo – Procedimento in genere – Riedizione del potere – Motivi ostativi già risultanti dalla istruttoria – Significato
La disposizione contenuta nell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (secondo cui «In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell’esercitare nuovamente il suo potere l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato») va interpretata, in quanto recante norma di natura sostanziale, come limite ai poteri conformativi della pubblica amministrazione. In particolare, per «motivi già risultanti dall’istruttoria» devono intendersi non quelli astrattamente desumibili dalla situazione di fatto e di diritto desumibile dalla pratica, ma quelli che l’amministrazione ha in qualche modo già rappresentato nell’istruttoria concretamente compiuta, pur non ritenendo di valorizzarli nel diniego. (4).
Giudicato civile, penale, amministrativo, contabile, tributario, alternativi – Giudicato amministrativo – Efficacia oggettiva – One shot temperato – Conseguenze
In virtù del principio del c.d. «one shot temperato» l’amministrazione, dopo un giudicato di annullamento da cui derivi il dovere o la facoltà di provvedere di nuovo, ha il potere di esaminare l'affare nella sua interezza, sollevando, una volta per sempre, tutte le questioni che ritenga rilevanti, non potendo successivamente tornare a decidere sfavorevolmente neppure in relazione a profili prima non esaminati. Tuttavia, tale principio non si estende ai tratti liberi dell'azione amministrativa lasciati impregiudicati dal giudicato. (5).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 15 settembre 2023, n. 8357; 28 dicembre 2022, n. 11453; 24 gennaio 2022, n. 449; 6 dicembre 2018, n. 6916; T.a.r. per la Campania, sez. V, 26 giugno 2023, n. 3844.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 15 settembre 2023, n. 8357.
(3) Conformi: T.a.r. per la Campania, sez. V, 26 giugno 2023, n. 3844.
(4) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 3 gennaio 2025, n. 36.
(5) Conformi: T.a.r. per la Campania, sez. II, 4 luglio 2024, n. 4109.
Anno di pubblicazione:
2025
Materia:
AMBIENTE, AUTORIZZAZIONE unica
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri