Sulla legittimazione ad agire per la tutela interessi collettivi, sull'interesse ad agire e sulla competenza ad adottare i PUDM nella regione Sicilia
Sulla legittimazione ad agire per la tutela interessi collettivi, sull'interesse ad agire e sulla competenza ad adottare i PUDM nella regione Sicilia
Sulla legittimazione ad agire per la tutela interessi collettivi, sull'interesse ad agire e sulla competenza ad adottare i PUDM nella regione Sicilia
Giustizia amministrativa – Legittimazione al ricorso – Associazioni – Interessi collettivi – Presupposti
Affinché possa esser riconosciuta come sussistente la legittimazione processuale attiva di associazioni rappresentative di interessi collettivi è necessario che l'interesse azionato sia: i) omogeneo, in quanto riferibile indistintamente al gruppo di soggetti di cui l'associazione è ente rappresentativo; ii) comune ai singoli componenti del gruppo, senza che possa in tal guisa configurarsi qualsivoglia forma, anche solo potenziale, di conflitto tra gli stessi; iii) diverso rispetto a quello di cui è portatore il singolo appartenente alla categoria rappresentata. (1).
Giustizia amministrativa – Interesse ad agire – Presupposti
L'interesse ad agire costituisce un quid pluris rispetto alla legittimazione in quanto esso postula: i) la personalità, nel senso che l’utilitas ritraibile dall’impugnativa deve essere direttamente riconducibile alla sfera giuridica del ricorrente e non di terzi; ii) l’attualità del vulnus, dipendente dalla piena efficacia e dall’idoneità lesiva dell'atto impugnato; iii) la concretezza della lesione sofferta, cioè la sussistenza di un pregiudizio non meramente ipotetico o futuribile. (2).
In motivazione il C.g.a. ha ritenuto che nell''ipotesi di specie sussistesse tanto la legittimazione ad agire, quanto l'interesse ad agire dell'associazione turistica balneare siciliana, relativamente all'impugnativa del decreto del 2 gennaio 2025 n. 1, emanato dall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, con cui è stata disciplinata la “nuova procedura per l’approvazione dei piani di utilizzo delle aree demaniali marittime” e la circolare del 3 gennaio 2025 prot. n. 3, emanata dall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente , nella parte in cui si prevede che l'ufficio tecnico competente, in persona del Responsabile del Procedimento «… provvede a: rielaborare, ove necessario, il piano apportando le opportune revisioni, sulla base delle eventuali prescrizioni e/o osservazioni contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità o nel parere VAS di cui al d.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e delle eventuali osservazioni dei portatori di interesse legittimo …», in quanto: i) sotto il primo profilo (legittimazione a ricorrere) l'interesse per la cui tutela l’associazione aveva proposto l’azione era di tipo essenzialmente economico, tendendo al mantenimento della possibilità di ritrarre utili dall’utilizzo dei beni demaniali marittimi in concessione e non essendo riscontrabili possibili conflitti di interessi in relazione all’azione proposta, poiché la domanda di annullamento formulata dall’associazione era preordinata a soddisfare gli scopi istituzionali sanciti nel proprio statuto, ed ossia la tutela degli “interessi della categoria degli associati”; ii) sotto il secondo profilo (interesse ad agire) il nuovo procedimento, delineato dagli atti impugnati, avrebbe precluso l’esame delle osservazioni dei concessionari partecipanti all’associazione ricorrente da parte del consiglio comunale, ossia l’organo competente ad adottare le decisioni sul Piano di utilizzo delle aree del demanio marittimo (“PUDM”).
Demanio e patrimonio dello Stato – Demanio marittimo – Piani di utilizzo – Regione Sicilia – Competenza – Consiglio regionale
Nella Regione Siciliana spetta ai consigli comunali la competenza ad adottare i piani di utilizzo delle aree demaniali marittime (PUDM), come expressis verbis previsto dall’art. 39, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. È illegittimo, pertanto, un atto amministrativo di natura regolamentare con il quale si attribuisca alla giunta comunale il potere di modificare il PUDM deliberato dall’organo consiliare. (3).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 19 giugno 2025, n. 5372; Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9; sez. IV, 16 novembre 2011, n. 6050.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 19 giugno 2025, n. 5372; 17 aprile 2020, n. 2464; sez. VI, 21 marzo 2016, n. 1156; Cass. civ., sez. III, n. 12241 del 1998.
(3) Non risultano precedenti negli esatti termini
Anno di pubblicazione:
2025
Materia:
DEMANIO e patrimonio dello Stato
GIUSTIZIA amministrativa, LEGITTIMAZIONE al ricorso
GIUSTIZIA amministrativa, INTERESSE ad agire
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri