Sull’illegittimità di un’ordinanza che in periodo di pandemia da Covid imponeva il divieto di ogni attività motoria all’aperto

Sull’illegittimità di un’ordinanza che in periodo di pandemia da Covid imponeva il divieto di ogni attività motoria all’aperto


Sanità pubblica – Covid - Provvedimenti di urgenza regionali – Divieto (anche per i minori) di ogni attività motoria all’aperto - Aggravamento dei precetti e divieti recati dal d.P.C.M. 10 aprile 2020 - Illegittimità.

L’ordinanza contingibile e urgente regionale con la quale, nel periodo di vigenza del d.P.C.M. del 10 aprile 2020, in assenza dei presupposti fattuali di legge, si sono aggravati i precetti e i divieti recati dal suddetto decreto e, segnatamente, nella parte in cui si è imposto il divieto per la popolazione sana, in particolare per quella minorenne, di uscire da casa anche per svolgere, nei pressi di essa “attività sportiva e motoria”, va dichiarata illegittima (1).

Il C.g.a. ha precisato che lo Stato aveva assunto su di sé, con l’adozione di ogni nuovo d.P.C.M., la predeterminazione delle misure da applicarsi in tutto il territorio nazionale, che pur veniva (o poteva venire) partitamente considerato regione per regione, in relazione al relativo quadro epidemiologico, lasciando alla competenza sanitaria regionale esclusivamente la disciplina di specifiche situazioni locali in ambiti infraregionali, nonché l’eventuale interinale adeguamento delle misure applicabili nell’intera Regione, ma – per queste ultime – solo ove fosse sopravvenuto il suddetto presupposto fattuale legittimante costituito da un aggravamento epidemiologico posteriore all’emanazione dell’ultimo d.P.C.M. emanato (e, perciò, con efficacia temporalmente limitata fino a quello successivo). Sicché, anche ove fosse presente un effettivo aggravamento del rischio sanitario, la decisione di adottare misure ulteriormente restrittive avrebbe dovuto trovare fondamento nei principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente e, comunque, sotto la continuativa vigilanza statale. Il C.g.a. ha altresì evidenziato che, perseguendo consapevolmente un sofferto, ponderato, ma complessivamente equilibrato bilanciamento tra l’esercizio dell’autorità (giustificato dall’emergenza pandemica, ma sempre mantenuto nei limiti da essa concretamente imposti) e il rispetto della libertà dei cittadini (sub specie, in particolare, di libertà personale, che non si è mai ritenuto di potere né di volere incidere), lo Stato era giunto fino a porre in essere, in alcuni non brevi periodi, un’estrema limitazione della libertà di circolazione; ma mai, neppure nelle c.d. zone rosse, aveva inteso spingere tali limitazioni fino a porre la popolazione non infetta, o non in quarantena, in condizioni sostanzialmente analoghe a quelle della detenzione domiciliare (che parimenti, ex art. 284, comma 3, c.p.p., può consentire di allontanarsi da casa, ma solo per esigenze alimentari e per motivi di lavoro). È in siffatta prospettiva che si spiega come e perché lo Stato abbia sempre mantenuto aperta, per tale popolazione, la possibilità di svolgere, pur se con modalità conformate alla situazione pandemica (ossia “nei pressi della propria abitazione” e osservando il c.d. distanziamento sociale), quella “attività sportiva e motoria” che ha verosimilmente costituito l’ultimo diaframma, invero però mai violato, fra la massima

compressione possibile della libertà di circolazione (imposta in base alla legge, ma per conclamati e innegabili “motivi di sanità”, ex art. 16 Cost.) e l’ablazione, sempre invece doverosamente evitata dallo Stato, della libertà personale (ablazione che l’art. 13 Cost. non prevede “per motivi di sanità”, e che perciò è preferibile ritenere costituzionalmente non consentita). Nel caso concreto, per tale ordinanza, il C.g.a. ha escluso che il minore potesse aver subito, secondo l’id quod plerumque accidit, un danno patrimoniale, ma ha riconosciuto allo stesso un danno non patrimoniale- danno morale, quale lesione di diritti di libertà costituzionalmente garantiti.

(1) Precedenti conformi: non risultano precedenti negli esatti termini.

Precedenti difformi: non risultano precedenti difformi


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

SANITÀ pubblica e sanitari, COVID

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri